Page 376 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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376 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
inVasiOne, OccuPaziOne e debellatio nella dOttrina internaziOnalista
del teMPO
a questo punto occore distinguere bene cosa si intende per invasione e cosa per occupa-
zione. La prima è definita come “la penetrazione violenta di forze militari di uno Stato nel ter-
ritorio di un altro Stato per scopi politico militari, ossia strategici, oppure soltanto tattici” .
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L’invasione può essere di breve durata nel caso che le forze siano respinte o si ritirino dopo
aver compiuto un’operazione (come ad esempio raccogliere informazioni o catturare prigio-
nieri). In ogni caso, si tratta di un fenomeno di natura transitoria nella quale l’invasore ha gli
stessi poteri stabiliti per le forze belligeranti. Inoltre, è previsto che la “popolazione civile
acquista il diritto di prendere le armi spontaneamente osservando determinati obblighi” .
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Per occupazione di un territorio, secondo il diritto internazionale moderno (dopo il 1949
seguendo le indicazioni di uno dei più significativi studiosi in materia, il generale dei ca-
rabinieri Pietro Verri), si intende un territorio posto, di fatto, sotto l’autorità dell’esercito
avversario che deve esercitare effettivamente l’autorità che gli è attribuita. Da ciò deriva che
i requisiti fondamentali sono:
- l’effettiva esistenza di una autorità;
- che questa sia in grado di agire;
- l’esercizio effettivo dell’autorità.
Quest’ultimo costituisce il requisito vero e proprio dell’occupazione di un territorio .
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In effetti, sotto il profilo del diritto internazionale consuetudinario, la definizione del con-
cetto di occupazione di un territorio ha radici lontane; già alla fine del XVIII secolo si attri-
buirono all’occupante i seguenti poteri: “prendere provvedimenti amministrativi, esercitare
le funzioni di polizia, prelevare imposte” , che dovevano essere giustificati con le necessità
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belliche o della popolazione civile.
a tal proposito si deve ricordare che, nel corso dei lavori delle commissioni che diedero
poi luogo alla stesura delle menzionate Convenzioni dell’Aja, fu sottolineato che l’occupa-
zione non conferiva alcun diritto di sovranità ma faceva nascere degli obblighi e diritti di
natura provvisoria. Inoltre, erano stabiliti limiti precisi e rigorosi in materia di “tutela della
proprietà privata, dell’onore, della vita, dei diritti familiari, dell’esercizio del culto nei ter-
ritori occupati, e contemporaneamente si ribadiva l’obbligo dell’occupante di garantire lo
svolgimento della vita civile” . Nell’ambito del diritto internazionale, quindi era espressa-
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mente prescritto di mantenere in vigore le leggi e gli organismi del paese occupato per non
turbare eccessivamente l’assetto definitivo del territorio “cosa che si può ottenere anche,
sebbene in via eccezionale ponendo tutti gli organi di controllo diretto delle autorità militari
8 P. Verri, Appunti di Diritto Bellico cit., p. 61. Contra, a. Migliazza, L’occupazione bellica, Milano, Giuffré,
1949, pp. 32-33. In realtà, la parola invasione è usata come sinonimo di incursione.
9 P. Verri, Appunti di Diritto Bellico cit., p. 61.
10 Ivi, p. 62.
11 a. Migliazza, L’occupazione cit., p. 17.
12 ivi, p. 21. la questione della protezione della popolazione civile era già emersa, con tutti i suoi limiti nel
corso del Primo Conflitto Mondiale, cfr. Stefano PicciareDDa, Diplomazia umanitaria – La Croce Rossa
nella Seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 55-57.