Page 380 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
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380 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
l’atto illecito compiuto da organi dello stato paravento (per esso si ha sempre una respon-
sabilità dell’occupante, diretta o indiretta); quanto l’atto mediante cui, attraverso l’opera di
quegli organi, si acquista un diritto. Una responsabilità dell’occupante è la conseguenza di-
retta del fatto che egli esercita un controllo sull’azione di quegli organi, e non del fatto che
egli ecceda dalle facoltà che normalmente spettano sul territorio occupato . in ogni caso,
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l’occupante ha facoltà, per antica consuetudine, a costituire tribunali militari che “puniscano
con procedure rapide e con esemplare rigore i reati commessi contro le truppe di occupazione
e che provvedano con sanzioni particolarmente severe, a colpire i più gravi reati (saccheggio,
organizzazione di bande armate, ecc.) che possono minacciare il pacifico svolgimento della
vita civile nel paese occupato” .
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Inoltre, l’articolo 50 della IV Convenzione dell’Aja prescriveva che “nessuna pena col-
lettiva, pecuniaria o diversa, può essere imposta alle popolazioni per fatti individuali di cui
essi non possano essere tenuti responsabili solidalmente”. In tal modo, erano sottolineati i
limiti dell’azione coercitiva dello Stato occupante in materia di contribuzioni economiche o
in natura, in relazione all’articolo precedente.
Tale enunciato, secondo alcuni autori dell’epoca, non poteva essere condiviso pienamente
poiché erano previste misure coercitive nei confronti della popolazione nel caso in cui fosse
stata riscontrata a carico di quest’ultima una responsabilità solidale con gli autori di partico-
lari atti: “responsabilità che può essere anche molto tenue, consistendo ad esempio nel fatto
di avere semplicemente assistito senza impedirlo all’operare del colpevole, o nel non indica-
re costui all’occupante, si che sarà facile trovare una giustificazione per una pena collettiva .
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In realtà, l’attribuzione di una responsabilità anche molto tenue a carico della popolazione
civile non poteva trovare riscontro nella visione del diritto internazionale di quegli anni te-
nuto conto che il compito di garantire la normale convivenza della società civile ricadeva a
carico della potenza occupante e non poteva essere attribuito con una forzatura così evidente
in capo alla popolazione civile.
Per analogia, a proposito dell’utilizzo degli stratagemmi per la riuscita di un’azione bel-
lica, si precisava che “colui che vi abbia fatto ricorso dovrà essere considerato personal-
mente come violatore delle leggi di guerra, e perderà ogni diritto al trattamento di legittimo
belligerante” .
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cOnclusiOni
I tentativi di umanizzazione dei conflitti durante tutto il XX secolo sono quasi sempre
giunti dopo sanguinose e talvolta più che gratuite brutalità.
Per quanto riguarda il Secondo Conflitto Mondiale si è assistito a una massiccia parteci-
pazione di nuovi soggetti quali, ad esempio, i movimenti resistenziali che hanno dato vita ad
una rivisitazione delle norme pattizie in materia di diritto internazionale bellico e umanitario
27 a. Migliazza, L’occupazione cit., p. 126.
28 ivi, p. 132.
29 la tesi è di giorgio BallaDore Pallieri, La guerra, Padova, Cedam, 1935, pp. 342-343, riportata (e non
condivisa) in A. Migliazza, L’occupazione cit., pp. 153-154. Si veda anche CaPitaine luBrano-laVaDera,
Les lois de la guerre et de l’occupation militaire, Parigi, Charles Lavauzelle & Cie, 1956, pp. 48-55.
30 Mario MonteriSi, Diritto di Guerra terrestre, marittimo e aeronautico, Milano, Hoepli, 1938, p. 447.