Page 241 - L'Italia in guerra. Il terzo anno 1942 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
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Con successivi R.D. (8 marzo n. 143, n. 219,22 marzo 1943, n. 261
e 22 aprile 1943, n. 329) i Ministeri di Forza Armata cedettero al nuovo
Ministero le competenze per la gestione delle commesse dei materiali di
armamento, telecomunicazioni, automotoveicoli, materiali e mezzi del ge-
nio, ecc. L'unificazione riguardò, cioè, i soli materiali che servivano a "ve-
stire" e completare i rispettivi sistemi d'arma. Oltre che la costruzione
di aeroplani, navi e motori, rimasero esclusi dalle competenze di Fava-
grossa anche i materiali di sanità e commissariato, dove pure l'unificazio-
ne sarebbe stata da gran tempo possibile. Le nuove attribuzioni di Cavallero
diedero particolare risalto al Comitato Superiore Tecnico delle armi e mu-
nizioni interforze, il cui presidente era nominato dal Duce (cioè, da Ca-
vallero, che indicava naturalmente un suo uomo) e non più per anzianità,
ampliò i suoi poteri decisionali e venne posto alle dirette dipendenze di
Cavallero.
L'intervento diretto in materia logistica del Comando Supremo si
rafforzò anche con il R.D. 7 settembre 1942, n. 975, che esaudendo un
vecchio desiderio di Cavallero istituì un Commissariato generale per i Com-
bustibili liquidi, Carburanti e Lubrificanti (Cogecarburanti), alle dipen-
denze del Comando Supremo e retto da un ufficiale generale (l'incarico
di commissario fu assegnato ad personam allo stesso Favagrossa).
Il nuovo Ministero costituito nel febbraio 1943 non decollò: lo stesso
Ministro non ci credeva. Infatti Favagrossa non costituì il nuovo e più
complesso organismo con personale proprio ed esclusivo, ma assunse sem-
plicemente alle sue dipendenze le stesse Direzioni Generali dei Ministeri
di Forza Armata che già si occupavano dei materiali diventati di sua com-
petenza con i predetti decreti. Tali Direzioni rimasero nelle rispettive sedi
e continuarono a svolgere anche gli altri compiti loro assegnati come Di-
rezioni Generali dei rispettivi Ministeri. Ovvi gli inconvenienti di una sif-
fatta soluzione, nella quale l'accentramento di determinate commesse rimase
solo formale. Ormai la fine si avvicinava: ma lasciano ugualmente per-
plessi queste ritardate misure, e anzi queste mezze misure che ebbero co-
me unico risultato quello di rimanere sulla carta.
Nel campo della legislazione primaria, la Legge 21 maggio 1940, n.
415 sull'organizzazione della Nazione per la guerra rimase in vigore, im-
mutata, per tutta la guerra. La Legge 24 maggio 1940, n. 461 sulla disci-
plina dei cittadini in tempo di guerra e gli articoli rimasti in vigore della
precedente Legge 14 dicembre 1931, n. 1699 furono invece definitiva-
mente abrogati con il R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611, che approvava il
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