Page 241 - L'Italia in guerra. Il terzo anno 1942 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
P. 241

Con successivi R.D. (8 marzo n.  143, n.  219,22 marzo 1943, n. 261
           e 22 aprile 1943, n.  329) i Ministeri di Forza Armata cedettero al nuovo
            Ministero le  competenze per la gestione delle  commesse dei materiali di
           armamento, telecomunicazioni, automotoveicoli, materiali e mezzi del ge-
            nio, ecc. L'unificazione riguardò, cioè, i soli materiali che servivano a "ve-
            stire"  e completare  i  rispettivi  sistemi  d'arma.  Oltre  che  la  costruzione
            di  aeroplani,  navi  e motori,  rimasero  esclusi  dalle  competenze  di  Fava-
            grossa anche i materiali di sanità e commissariato, dove pure l'unificazio-
            ne sarebbe stata da gran tempo possibile. Le nuove attribuzioni di Cavallero
            diedero particolare risalto al Comitato Superiore Tecnico delle armi e mu-
            nizioni interforze,  il cui presidente era nominato dal Duce (cioè,  da Ca-
            vallero, che indicava naturalmente un suo uomo) e non più per anzianità,
           ampliò i suoi poteri decisionali e venne posto alle  dirette dipendenze di
            Cavallero.
                L'intervento  diretto  in  materia logistica  del  Comando  Supremo  si
            rafforzò anche con il R.D.  7 settembre  1942, n.  975, che esaudendo un
            vecchio desiderio di Cavallero istituì un Commissariato generale per i Com-
            bustibili liquidi, Carburanti e Lubrificanti  (Cogecarburanti),  alle  dipen-
            denze  del  Comando Supremo e retto da un ufficiale generale  (l'incarico
            di  commissario  fu  assegnato  ad personam  allo  stesso  Favagrossa).
                Il nuovo Ministero costituito nel febbraio 1943 non decollò: lo stesso
            Ministro  non  ci  credeva.  Infatti  Favagrossa  non  costituì  il  nuovo  e più
            complesso organismo con personale proprio ed esclusivo, ma assunse sem-
            plicemente alle sue dipendenze le stesse Direzioni Generali dei Ministeri
            di Forza Armata che già si occupavano dei materiali diventati di sua com-
            petenza con i predetti decreti. Tali Direzioni rimasero nelle rispettive sedi
            e continuarono a svolgere anche gli altri compiti loro assegnati come Di-
            rezioni Generali dei rispettivi Ministeri. Ovvi gli inconvenienti di una sif-
            fatta soluzione, nella quale l'accentramento di determinate commesse rimase
            solo  formale.  Ormai la  fine  si  avvicinava:  ma lasciano  ugualmente per-
            plessi queste ritardate misure, e anzi queste mezze misure che ebbero co-
            me unico  risultato  quello  di  rimanere sulla  carta.

                Nel campo della legislazione primaria, la Legge 21  maggio  1940, n.
            415 sull'organizzazione della Nazione per la guerra rimase in vigore, im-
           mutata, per tutta la guerra. La Legge 24 maggio  1940, n.  461 sulla disci-
           plina dei cittadini in tempo di guerra e gli articoli rimasti in vigore della
            precedente Legge  14 dicembre  1931, n.  1699 furono  invece  definitiva-
           mente abrogati  con il R.D.  31  ottobre  1942, n.  1611, che approvava il



                                                                              239
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246