Page 280 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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LE STRUTTURE  DELLA  RSI  ED  I  PROCESSI DI  VERONA              279

               rappresentante dei  soci,  un eletto  dall'assemblea.  "Ma  lo  Stato  non può  del
               tutto disinteressarsi, è naturale, della gestione delle imprese a capitale privato, come
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               non si disinteressa  di quelle a capitale pubblico" _0 > Scaturiva dunque il  prin-
               cipio  della  responsabilità,  già definito  dalla  Carta  del  Lavoro  del  1927,
               dove  la  VII  dichiarazione  affermava  che  "l'organizzatore  dell'impresa  è re-
               sponsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo  Stato" . Gli articoli  24 e
               25  del decreto inserivano dunque,  al  termine di  un lungo e macchinoso
               iter burocratico fatto di delibere e ricorsi, la figura del Ministro dell'Eco-
               nomia  corporativa quale  organo  finale  preposto all'eventuale  rimozione
               del  capo dell'impresa  (sia  delle  imprese private a  capitale sociale  che  di
               quelle a capitale individuale) " ... quando egli dimostri di non possedere senso  di·
               responsabilità e manchi ai doveri", quindi nel caso in cui non avesse risposto
               alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive della politica
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               sociale dello Stato.0 > Veniva così sancita l'implicita immissione dello Stato
               anche nella gestione delle  imprese private, dando di conseguenza a tutto
               il  dispositivo  legislativo  de facto  quelle  caratteristiche di  "capitalismo  di
               Stato"  che  il  preambolo  sopra citato  aveva  negato  di  volere  perseguire.
                    Il  secondo  titolo  del  decreto  si  riferiva  alla  statalizzazione  delle  im-
               prese. Tale direttiva, che come si è visto aveva suscitato le maggiori ostili-
               tà  da  parte  germanica,  veniva  enunciata  in  termini  alquanto  generici
               dall'articolo  30, definendo un criterio di massima che si  richiamava alla
               Premessa del 13 gennaio, mentre nell'articolo successivo si lasciava al Go-
               verno la facoltà di determinare le imprese che, di volta in volta, sarebbero
               state trasferite  in  proprietà dello  Stato. L'energico  intervento  di  Rahn  e
               Leyers, pur non avendo avuto l'effetto sperato (il mantenimento della sola
               Premessa ed il  rinvio sine die della  promulgazione del decreto) aveva  per
               lo meno convinto le autorità di Gargnano a sospendere l'elencazione delle
               società da  statalizzare, subordinando ogni  decisione ad una verifica  con
               i dirigenti germanici. Più precisa era viceversa la  definizione dell'organo
               di gestione e finanziamento che avrebbe amministrato le  società stataliz-
               zate. A questo proposito al  decreto venne fatto  seguire il  provvedimento
               costituitivo  e  statutario  del  nuovo  Ente.  Dall'accorpamento  dell'Istituto
               per la Ricostruzione Industriale (IRI) e dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI)
               sarebbe sorto l'Istituto di Gestione e Finanziamento (I.Ge.Fi.). Organo dello
               Stato a struttura autonoma, l'Istituto avrebbe articolato le sue prerogative


               (16)  Ibidem,  p.  292.
               (17)  Edoardo  e  Duilio  Susmel, op.  cit.,  p.  46-47.








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