Page 280 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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LE STRUTTURE DELLA RSI ED I PROCESSI DI VERONA 279
rappresentante dei soci, un eletto dall'assemblea. "Ma lo Stato non può del
tutto disinteressarsi, è naturale, della gestione delle imprese a capitale privato, come
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non si disinteressa di quelle a capitale pubblico" _0 > Scaturiva dunque il prin-
cipio della responsabilità, già definito dalla Carta del Lavoro del 1927,
dove la VII dichiarazione affermava che "l'organizzatore dell'impresa è re-
sponsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato" . Gli articoli 24 e
25 del decreto inserivano dunque, al termine di un lungo e macchinoso
iter burocratico fatto di delibere e ricorsi, la figura del Ministro dell'Eco-
nomia corporativa quale organo finale preposto all'eventuale rimozione
del capo dell'impresa (sia delle imprese private a capitale sociale che di
quelle a capitale individuale) " ... quando egli dimostri di non possedere senso di·
responsabilità e manchi ai doveri", quindi nel caso in cui non avesse risposto
alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive della politica
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sociale dello Stato.0 > Veniva così sancita l'implicita immissione dello Stato
anche nella gestione delle imprese private, dando di conseguenza a tutto
il dispositivo legislativo de facto quelle caratteristiche di "capitalismo di
Stato" che il preambolo sopra citato aveva negato di volere perseguire.
Il secondo titolo del decreto si riferiva alla statalizzazione delle im-
prese. Tale direttiva, che come si è visto aveva suscitato le maggiori ostili-
tà da parte germanica, veniva enunciata in termini alquanto generici
dall'articolo 30, definendo un criterio di massima che si richiamava alla
Premessa del 13 gennaio, mentre nell'articolo successivo si lasciava al Go-
verno la facoltà di determinare le imprese che, di volta in volta, sarebbero
state trasferite in proprietà dello Stato. L'energico intervento di Rahn e
Leyers, pur non avendo avuto l'effetto sperato (il mantenimento della sola
Premessa ed il rinvio sine die della promulgazione del decreto) aveva per
lo meno convinto le autorità di Gargnano a sospendere l'elencazione delle
società da statalizzare, subordinando ogni decisione ad una verifica con
i dirigenti germanici. Più precisa era viceversa la definizione dell'organo
di gestione e finanziamento che avrebbe amministrato le società stataliz-
zate. A questo proposito al decreto venne fatto seguire il provvedimento
costituitivo e statutario del nuovo Ente. Dall'accorpamento dell'Istituto
per la Ricostruzione Industriale (IRI) e dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI)
sarebbe sorto l'Istituto di Gestione e Finanziamento (I.Ge.Fi.). Organo dello
Stato a struttura autonoma, l'Istituto avrebbe articolato le sue prerogative
(16) Ibidem, p. 292.
(17) Edoardo e Duilio Susmel, op. cit., p. 46-47.
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