Page 321 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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              già riusciti a sfuggire ai rastrellamenti degli uomini di Dannecker. Consi-
              steva in 18 punti regolanti materie istituzionali, giuridiche, sociali; al punto
               7  recitava:  "gli appartenenti  alla  razza  ebraica  sono  stranieri,  durante  questa
              guerra appartengono a nazionalità nemica".  Con questa dichiarazione la RSI
              legittimava sul piano formale la  persecuzione antiebraica già avviata dai
              tedeschi, mentre sul piano sostanziale avrebbe, come si vedrà, impegnato
              la  sua  politica  a  fornire  ai  nazisti  i  contingenti  per  la  deportazione.
                   Si dette immediato seguito al testo ideologico e programmatico della
              Carta di Verona con l'ordinanza del Capo della polizia n.  5 che disponeva
              l'arresto  e  l'internamento  di  tutti gli  ebrei  e  il  sequestro  dei  loro  beni:

                   "l)  Tutti gli ebrei, anche se  discriminati, a qualunque  nazionalità appar-
              tengano e comunque residenti nel territorio nazionale debbono  essere inviati in appo-
              siti campi di concentramento.  Tutti i loro beni,  mobili e immobili, devono essere sottoposti
              a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della  RSI,  la quale
              li destinerà  a  beneficio  degli  indigenti, sinistrati  dalle  incursioni  aeree  nemiche.

                   2)  Tutti  coloro  che,  nati da  matrimonio  misto,  ebbero  in  applicazione  delle
              leggi  razziali  vigenti  il riconoscimento  di  appartenenza  a  razza  ariana,  debbono
              essere  sottoposti  a speciale  vigilanza  degli  organi  di polizia.
                   3)  Siano pertanto concentrati gli ebrei in campo di concentramento provincia-
              le, in  attesa di  essere  riuniti in  campi di concentramento speciali appositamente at-
              trezzati''.
                   In virtù di questi gravissimi provvedimenti, ogni ebreo in circolazio-
               ne  era  passibile  di  arresto  da  parte  delle  autorità  italiane  sicché  si  può
               dire che  pur non  essendo  la  RSI  diretta  responsabile  della  deportazione
               degli ebrei, a partire dal 30 novembre assunse in prima persona il compi-
              to di mettere in atto tutte le azioni preliminari volte a rintracciarli e arre-
               starli. In effetti nei mesi seguenti, i fermi vennero attuati direttamente dalle
               questure della  RSI,  dopo minuziose ricerche domiciliari.  Una successiva
               ordinanza, del  10 dicembre firmata dal Capo della Polizia Tullio Tambu-
               rini, attenuava solo in parte la portata dell'ordine generale di arresto, esen-
               tandone gli  anziani  oltre  i  settant'anni e gli  ammalati gravi.  Si  ribadiva
               inoltre la  momentanea esenzione  per  i figli  di  matrimonio  misto,  esten-
               dendola anche agli ebrei coniugi di  non ebrei (cui evidentemente, all'ini-
               zio,  non  si  era  pensato).
                   Generalmente si tende in modo riduttivo a ritenere che l'amministra-
               zione della RSI  agisse da freno  o come elemento cuscinetto nei  confronti
               di pressioni tedesche volte a far  condurre senza esitazione l'azione antie-
               braica. Si è insistito, e a ragione, su episodi di vero ostruzionismo italiano








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