Page 572 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 571
La difesa ricorse in Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione
dei Tribunali militari perché i fatti commessi dagli ammutinati costitui-
vano reati di collaborazionismo con il tedesco invasore, attribuiti a norma
del D.L.L. 22 aprile 1945 alla competenza delle Corti d'Assise straordina-
rie. La Corte Suprema con decisione sconcertante accolse il ricorso, rin-
viando la causa alla Corte di Assise straordinaria di Grosseto, la quale,
accordate le circostanze attenuanti generiche, condannò i principali im-
putati a 30 anni di reclusione e gli altri a pena detentiva di minore durata.
La svolta di Salerno e l'epurazione
La cosiddetta svolta di Salerno si concretò, come è noto, il 22 aprile
1944 con la formazione del primo governo democratico e rappresentativo
dopo un ventennio di dittatura.
Presidente del Consiglio rimase Badoglio, ma ministri e sottosegreta-
ri rappresentavano i partiti del C.I.N. Unici ministri tecnici furono i mili-
tari che mantennero i loro dicasteri.
Il precedente governo Badoglio burocratico-militare non aveva rav-
visato la necessità di istituire giudici speciali per la punizione dei "crimi-
ni fascisti". Si era limitato a reintegrare prima in incarichi ed impieghi
i perseguitati dal fascismo che avevano perso i loro posti di lavoro a ca-
gione delle idee professate e poi ad emanare con R.D.L. 28 dicembre 1943
n. 29 norme sulla defascistizzazione.
Con R. D.L. 12 aprile 1944 n. lO l aveva istituito un Alto Commissa-
rio per l'epurazione nazionale del fascismo.
Il nuovo governo di struttura eminentemente politica si rese inter-
prete della generale volontà di punizione dei delitti fascisti e di "collabo-
razionismo" con l'invasore tedesco. Con R.D.L. 26 maggio 1944 n. 134
emanò quindi le norme per la punizione dei delitti e degli illeciti del fasci-
smo. Si trattava di un piccolo codice diviso i due titoli, l'uno compren-
dente le norme di diritto sostanziale e l'altro di diritto processuale. Esso
derogava ad alcuni principi fondamentali del diritto e del processo pena-
li, quali la prescrizione dei reati e l' intangibilità della cosa giudicata.
Erano annullati gli effetti della prescrizione, delle amnistie e degli in-
dulti ed era prevista la revoca delle grazie concesse quando i provvedi-
~enti riguardavano delitti di particolari gravità, espressamente indicati.
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