Page 576 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI  DELLA  GIUSTIZIA                                        575

               non inferiore a un anno né superiore a dieci.  Queste misure erano appli-
               cate da una commissione provinciale presieduta da un magistrato e com-
               posta di due membri estratti a sorte dall'elenco dei giudici popolari. Contro
               l'applicazione di tali sanzioni, era ammesso ricorso per Cassazione anche
               per  il  merito.
                    Queste  Commissioni  in  un  primo  momento  suscitarono  allarme  e
               preoccupazione in molti ex gerarchi fascisti sfuggiti ai processi penali. Ma
               esse furono molto clementi, i proscioglimenti prevalsero sui provvedimenti
               punitivi  che,  del  resto,  non  ebbero  esecuzione.
                    Il decreto Bonomi istituì apposite commissioni di epurazione presso
               le  diverse amministrazioni pubbliche, gli Enti autonomi o comunque sot-
               toposti al  controllo della  pubblica amministrazione.  Dette Commissioni,
               presiedute da un magistrato ordinario o amministrativo, giudicavano i di-
               pendenti che si erano particolarmente compromessi con il fascismo oppu-
               re  erano  stati assunti  o  promossi  per benemerenze o  protezioni fasciste.
                    Le  sanzioni  muovevano  dalle  pene  disciplinari  dell'ammonizione  e
               della  sospensione sino alla  totale dispensa dal servizio  e alla  perdita del-
               l'impiego e del diritto alla pensione. Era ammesso ricorso a una Commis-
               sione Centrale e al  Consiglio di Stato ma solo per motivi di competenza.
               Analoghe le  disposizioni a  carico degli  iscritti agli  albi  delle  professioni,
               delle arti e dei mestieri.  Era contemplata la  cancellazione dagli albi e nei
               casi meno gravi la sospensione temporanea. Anche queste decisioni pote-
               vano essere impugnate davanti una Commissione Centrale. Per motivi di
               competenza,  era  possibile  il  ricorso  al  Consiglio  di  Stato.
                    Le  nuove disposizioni erano nel loro complesso più severe di quelle
               previste dal  decreto  Badoglio  e contemplavano una  fascia  più ampia  di
               illeciti.  Tuttavia erano più garantiste sul  piano processuale consentendo
               reclami  non  previsti  dal  precedente  provvedimento.
                    Poche furono  le  sanzioni espiate.  Le  Co~missioni Centrali largheg-
               giarono negli annullamenti. In servizio rimasero anche funzionari che erano
               stati assunti e avevano fatto carriera unicamente per benemerenze fasciste.
                    Modificando le  norme di  diritto sostanziale e di  diritto processuale
               emanate dal decreto Badoglio, il decreto luogotenenziale del27 luglio 1944
               disciplinò diversamente anche l'ufficio dell'Alto Commissario per le  san-
               zioni contro il  fascismo.  Le  modalità di  nomina non murarono, e mante-
               nuta fu  l'equiparazione dell'Alto  Commissario al  primo Presidente della
               Corte di Cassazione. Furono ampliati gli organici. Vennero istituiti nuovi
               Alti  Commissari  Aggiunti  preposti  ai  molteplici  settori  dell'ufficio.








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