Page 578 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PRO BLEMI  DELLA  GIUSTIZIA                                       577

               missioni sui profitti di guerra.  Essa  costituiva uno speciale organo giuri-
               sdizionale e contro le  sue  decisioni  era  dato  ricorso  a  una Commissione
               centrale, presieduta da un magistrato. Le decisioni di questa erano impu-
               gnabili  avanti  le  Sezioni  Unite  della  Cassazione  per  difetto  di  giurisdi-
               zione. I gravami potevano essere proposti sia dagli  inquisiti sia dall'Alto
               Commissario,  il  quale fin  dall'inizio  del  procedimento poteva  richiedere
               al Presidente del Tribunale competente per territorio il  sequestro conser-
               vativo  dei  beni  degli  inquisiti.

                    Era disposta infine l'avocazione allo  Stato di  tutti i beni del  partito
               fascista e delle sue organizzazioni, soppresse con decreto del Governo Bado-
               glio il  2 agosto  1943. La  devoluzione era decisa dal Presidente del Consi-
               glio, di concerto con i ministri competenti. L'esecuzione dei provvedimenti,
               tutti  di  natura  amministrativa  era  affidata  al  Ministero  delle  Finanze.
                    L'art.  8  del decreto legislativo  n.  159 prevedeva la  decadenza  dalla
               carica dei  membri delle  Assemblee legislative  o di  enti  o istituti che con
               i loro voti o atti avevano contribuito al mantenimento del regime fascista
               ed a rendere possibile la guerra. Delle due camere legislative solo il Sena-
               to, assemblea vitalizia di nomina regia sopravviveva. Come è noto, Mus-
               solini nel 1938 aveva soppresso la Camera dei Deputati, sostituendola con
               una Camera dei fasci e delle corporazioni composta dai federali e dai diri-
               genti  delle  organizzazioni  di  partito  e  sindacali.

                    Una nuova Camera dei deputati, date le contingenze di guerra,  non
               poteva essere eletta e la funzione legislativa era esercitata in via sostitutiva
               e di urgenza dal governo. Contro il Senato, ridotto a un collegio di vecchi
               e inoperanti  notabili,  si  abbatté la  scure dell'Alto  Commissario,  il  quale
               chiese  all'Alta  Corte ed ottenne da  questa la  dichiarazione di  decadenza
               dei due terzi dei senatori. Si  salvò solo una piccola minoranza e vi fu  chi
               fece rilevare che molti prosciolti avrebbero potuto rientrare nell'elenco degli
               epurati.
                    Il  primo processo  celebrato  dall'Alta  Corte  di  giustizia  fu  quello  a
               carico dei generali Riccardo  Pentimalli,  comandante il XIX Corpo d'Ar-
               mata ed Ettore del Tetto,  comandante della  difesa territoriale di Napoli.
               Gli si  faceva  carico di  non avere applicato la  direttiva OP 44,  diramata
               dal Comando di Stato Maggiore Generale il  3 settembre  1944 e di essere
               rimasti inattivi di fronte all'aggressione tedesca mentre combattevano di
               loro  iniziativa  singoli  reparti  militari  e gruppi  di  popolani.








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