Page 573 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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572 RODOLFO PROSIO
Le sentenze pronunziate per tali delitti potevano essere dichiarate giu-
ridicamente inesistenti e revocate (ovviamente la previsione riguardava le
assoluzioni o l'eccessiva mitezza di condanne) qualora sulla decisione avesse
"influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo".
Era comminato l'ergastolo per coloro che avevano promosso e diret-
to l'insurrezione armata del28 ottobre 1922. Era inoltre prevista la possi-
bilità di infliggergli la pena di morte qualora essi avessero continuato
l'attività fascista dopo l'introduzione nel codice di detta pena.
Per gli organizzatori di bande fasciste e per gli autori di gravi violen-
ze era stabilita la pena della reclusione da un minimo di cinque a un mas-
simo di quindici anni.
Erano poi comminate le pene del Codice penale militare di guerra
per tutti coloro che dopo 1'8 settembre 1943 avevano commesso atti con-
tro la fedeltà e la difesa militare. E tale doveva considerarsi la collabora-
zione attiva concretata dall'aiuto e nell'assistenza al nemico.
Sanzioni amministrative erano poi previste per tutti coloro che per
motivi fascisti od avvalendosi della situazione creata dal fascismo avesse-
ro commesso atti di particolare gravità che pur non integrando estremi
di reato, fossero contrari a norme di diritto pubblico privato, o ai princi-
pi di rettitudine o probità politiche. Per costoro era comminata l'interdi-
zione da una professione o da un'arte, o della privazione dell'esercizio dai
diritti politici per una durata non superiori ai dieci anni.
Diminuenti di pena o di sanzione amministrativa erano previste per
coloro che si erano distinti nella lotta contro il tedesco invasore. Se aveva-
no conseguito ricompense al valore potevano essere dichiarati non punì-
bili. Per la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti era istituito un Alto
Commissario nominato con regio decreto dal Presidente del Consiglio di
concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri.
L'Alto Commissario aveva ampie funzioni di pubblico ministero, era scel-
to fra persone di spiccata probità e particolarmente fra coloro che aveva-
no sofferto persecuzioni per opposizione al fascismo. Era assistito da un
Alto Commissario aggiunto e coadiuvato da commissari scelti fra i magi-
strati. Tutti erano sottratti alle ingerenze del potere esecutivo. In ogni ca-
poluogo di provincia prestavano servizio commissari istruttori.
Nella circoscrizione di ogni Corte d'Appello era istituita una Corte
distrettuale per la punizione dei delitti fascisti. Essa era presieduta da un
magistrato di Corte d'Appello e composta di sette giudici popolari di spec-
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