Page 573 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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                    Le sentenze pronunziate per tali delitti potevano essere dichiarate giu-
               ridicamente inesistenti e revocate (ovviamente la previsione riguardava le
               assoluzioni o l'eccessiva mitezza di condanne) qualora sulla decisione avesse
               "influito  lo  stato  di  morale  coercizione  determinato  dal fascismo".
                    Era comminato l'ergastolo per coloro che avevano promosso e diret-
               to l'insurrezione armata del28 ottobre 1922. Era inoltre prevista la possi-
               bilità  di  infliggergli  la  pena  di  morte  qualora  essi  avessero  continuato
               l'attività  fascista  dopo  l'introduzione  nel  codice  di  detta  pena.

                    Per gli organizzatori di bande fasciste e per gli autori di gravi violen-
               ze era stabilita la pena della reclusione da un minimo di cinque a un mas-
               simo  di  quindici  anni.
                    Erano poi  comminate le  pene del  Codice  penale militare  di  guerra
               per tutti coloro che dopo 1'8 settembre 1943 avevano commesso atti con-
               tro la  fedeltà  e la  difesa  militare.  E tale doveva considerarsi la  collabora-
               zione  attiva  concretata  dall'aiuto  e  nell'assistenza  al  nemico.
                    Sanzioni amministrative erano poi previste per tutti coloro che  per
               motivi fascisti  od avvalendosi della situazione creata dal fascismo  avesse-
               ro  commesso  atti  di  particolare gravità che  pur  non  integrando estremi
               di reato, fossero contrari a norme di diritto pubblico privato, o ai princi-
               pi di rettitudine o probità politiche.  Per costoro era comminata l'interdi-
               zione da una professione o da un'arte, o della privazione dell'esercizio dai
               diritti  politici  per  una  durata  non  superiori  ai  dieci  anni.
                    Diminuenti di pena o di sanzione amministrativa erano previste per
               coloro che si erano distinti nella lotta contro il tedesco invasore. Se aveva-
               no conseguito ricompense al valore potevano essere dichiarati non punì-
               bili. Per la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti  era istituito un Alto
               Commissario nominato con regio decreto dal Presidente del Consiglio di
               concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri.
               L'Alto Commissario aveva ampie funzioni di pubblico ministero, era scel-
               to fra  persone di spiccata probità e particolarmente fra  coloro che aveva-
               no sofferto persecuzioni per opposizione al  fascismo.  Era assistito da un
               Alto Commissario aggiunto e coadiuvato da  commissari scelti fra  i magi-
               strati. Tutti erano sottratti alle ingerenze del potere esecutivo. In ogni ca-
               poluogo  di  provincia  prestavano  servizio  commissari  istruttori.

                    Nella circoscrizione di  ogni  Corte d'Appello era  istituita una Corte
               distrettuale per la  punizione dei delitti fascisti.  Essa era presieduta da un
               magistrato di Corte d'Appello e composta di sette giudici popolari di spec-








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