Page 574 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI DELLA GIUSTIZ IA 573
chiata moralità anche politica. Pubblico ministero era un magistrato addetto
all'apposito commissariato oppure un magistrato tratto dal servizio ordinario.
Inoltre in ogni capoluogo di provincia erano istituite Commissioni
per gli illeciti fascisti, non costituenti reato, presiedute da un magistrato
giudicante. Pubblico ministero era un magistrato tratto dai Commissari
per le sanzioni contro il fascismo.
Le istruttorie erano svolte secondo le norme del codice di procedura
penale per il rito sommario (previsto dal codice allora vigente).
Il giudizio avanti le Corti distrettuali si svolgeva con ampie garanzie
di difesa.
Le impugnazioni delle sentenze delle Corti distrettuali erano discipli-
nate dalle norme stabilite per le sentenze delle Corti d'Assise ordinarie,
allora non appellabili. Era quindi previsto il solo ricorso per Cassazione
limitato, peraltro, ai casi di inosservanza od erronea applicazione della
legge o di eccesso di potere. Contro le sentenze delle Commissioni provin-
ciali, veri e propri organi giurisdizionali, non erano ammessi ricorsi, ma
solo consentite istanze di revisione.
Questo Codice di procedura per "crimini fascisti" non costituiva tutta-
via una deroga alla competenza della giurisdizione ordinariaperché le Corti
distrettuali avevano una struttura analoga alle Corti d'Assise e potevano al
più considerarsi Corti specializzate per una particolare categoria di reati.
Il governo Bonomi, subentrato 1'8.6.1944 al governo Badoglio, abrogò
il R.D.L. 26 maggio. E con D.L.L. 27.7.1944 n. 159, integrato dal D.L.
13.9.1944 n. 198, istituì un'Alta Corte di giustizia, composta di un presi-
dente di Cassazione e di otto giudici, alti magistrati o persone di chiara
fama, nominati dal Consiglio dei Ministri.
All'Alta Corte era attribuita la materia dei crimini fascisti contestati ai
personaggi del regime. Pubblico Ministero presso di essa era l'Alto Commissario.
A questo punto può asserirsi che il nuovo governo democratico ave-
va fatto un passo decisivo verso la giurisdizione speciale, tanto più che
contro la sentenza dell'Alta Corte non era ammesso alcun ricorso. La com-
posizione del collegio giudicante offriva tuttavia garanzie di imparziale giu-
dizio ben maggiori di quelle offerte dei numerosi tribunali straordinari,
speciali e militari, mera parvenza di giustizia, che da mesi funzionavano
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nella Repubblica di Salò. < l
(5) (l) Nessuna condanna a morte fu eseguita in base a sentenze dell'Alta Corte.
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