Page 574 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI  DELLA  GIUSTIZ IA                                       573

               chiata moralità anche politica. Pubblico ministero era un magistrato addetto
               all'apposito commissariato oppure un magistrato tratto dal servizio ordinario.
                    Inoltre in  ogni  capoluogo di  provincia  erano  istituite  Commissioni
               per gli  illeciti  fascisti,  non costituenti reato,  presiedute da un magistrato
               giudicante.  Pubblico ministero era  un magistrato tratto  dai  Commissari
               per  le  sanzioni  contro  il  fascismo.
                    Le  istruttorie erano svolte secondo le  norme del codice di procedura
               penale  per  il  rito  sommario  (previsto  dal  codice  allora  vigente).
                    Il giudizio avanti le Corti distrettuali si svolgeva con ampie garanzie
               di  difesa.
                    Le impugnazioni delle sentenze delle Corti distrettuali erano discipli-
               nate  dalle  norme  stabilite  per le  sentenze  delle  Corti  d'Assise  ordinarie,
               allora  non appellabili.  Era quindi previsto il  solo  ricorso per Cassazione
               limitato,  peraltro,  ai  casi  di  inosservanza  od erronea  applicazione  della
               legge o di eccesso di potere. Contro le sentenze delle Commissioni provin-
               ciali, veri e propri organi giurisdizionali, non erano ammessi ricorsi,  ma
               solo  consentite  istanze  di  revisione.
                    Questo Codice di procedura per "crimini fascisti"  non costituiva tutta-
               via una deroga alla competenza della giurisdizione ordinariaperché le  Corti
               distrettuali avevano  una struttura analoga  alle  Corti  d'Assise  e potevano al
               più  considerarsi  Corti  specializzate  per  una  particolare  categoria  di  reati.
                    Il governo Bonomi, subentrato 1'8.6.1944 al governo Badoglio, abrogò
               il  R.D.L.  26 maggio.  E con D.L.L.  27.7.1944 n.  159,  integrato dal D.L.
               13.9.1944 n.  198, istituì un'Alta Corte di giustizia, composta di un presi-
               dente di Cassazione e di otto giudici,  alti  magistrati  o  persone di  chiara
               fama,  nominati  dal  Consiglio  dei  Ministri.

                    All'Alta  Corte era attribuita la  materia dei  crimini  fascisti  contestati  ai
               personaggi del regime.  Pubblico Ministero presso di essa era l'Alto Commissario.
                    A questo punto può asserirsi che il nuovo governo democratico ave-
               va  fatto  un  passo  decisivo  verso  la  giurisdizione  speciale,  tanto  più  che
               contro la sentenza dell'Alta Corte non era ammesso alcun ricorso. La com-
               posizione del collegio giudicante offriva tuttavia garanzie di imparziale giu-
               dizio  ben maggiori di quelle  offerte  dei  numerosi tribunali straordinari,
               speciali e militari, mera parvenza di giustizia,  che da mesi  funzionavano
                                        5
               nella  Repubblica  di  Salò.  < l

               (5)  (l) Nessuna  condanna  a  morte  fu  eseguita  in  base  a  sentenze  dell'Alta  Corte.








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