Page 575 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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                    Reiterando le ipotesi e le  norme del Decreto Badoglio del 26 maggio
               il nuovo testo legislativo, comminava le sanzioni con riferimento alle leggi
               del "tempus com m issi delicti"  e attribuiva i processi alle Corti d'Assise ordi-
               narie, ai Tribunali e ai Pretori secondo le rispettive competenze. Rinnova-
               va  inoltre le  disposizioni sulla  inapplicabilità delle  prescrizioni  dei  reati
               delle  amnistie,  degli  indulti  e sulla  revoca  delle  grazie  sovrane,  sulla  di-
               chiarazione di nullità di sentenze assolutorie o ispirate a criteri di eccessi-
               va  mitezza  riguardanti  i  delitti  fascisti.
                    Riproduceva poi le  norme di detto decreto in materia di reati di col-
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               laborazionismo < l  con  i tedeschi,  precisando tuttavia  che gli  imputati di
               questi  delitti  erano  puniti a  norma  delle  disposizioni  del  Codice  Penale
               di guerra, anche se  non militari.  Ne derivava che  anche le  sentenze pro-
               nunciate dalle Corti d'Assise, in materia di collaborazionismo avevano gli
               stessi effetti di quelle dei Tribunali di guerra in zona di operazioni. E vale
               a dire erano sottratte ad ogni impugnazione. I diritti della difesa tuttavia
               erano  rispettati.
                    Secondo  la  procedura  stabilita  dal  decreto  Bonomi,  fu  giudicato  il
               tristemente noto Pietro Caruso, improvvisato questore di Roma, aguzzino
               e rastrellatore di vittime per le  Fosse Ardeatine.  Egli  era fuggito  in auto-
               vettura verso il nord poco prima della liberazione della capitale. Un inci-
               dente stradale che gli .produsse la  frattura di  una gamba lo  immobilizzò.
               Catturato fu  trasportato in infermeria e sottoposto a  cure. Nel frattempo
               la  Procura  del  Regno  (questa  fu  la  denominazione  degli  uffici  del  P.M.
               durante la luogotenenza) dopo l'istruttoria di rito, lo aveva rinviato al giu-
               dizio della Corte d'Assise di Roma che il  19 settembre 1944 lo  condannò
               a  morte  per  aiuto  militare  al  nemico  e  delitti  connessi.  La  domanda  di
               grazia  fu  respinta.  Il  22  settembre  venne fucilato.
                    Accanto alle  sanzioni penali  il  decreto  Bonomi (art.  8)  previde una
               serie di sanzioni amministrative e di misure di sicurezza a carico di coloro
               che per motivi fascisti  o avvalendosi  della  situazione creata dal fascismo
               avevano compiuto atti di particolare gravità che,  pur non integrando gli
               estremi di reato, erano contrari alle norme di rettitudine o di probità politi-
               ca. Per queste persone era prevista l'interdizione daipubblici uffici oppu-
               re la privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.
                    Nei casi più gravi di pericolosità poteva essere disposta l'assegnazio-
               ne  ad una casa  di  lavoro  oppure ad  una  colonia  agricola  per un  tempo


               (6)  Come sanzione patrimoniale aggiuntiva venne prevista la confisca dei beni del con-
                  dannato  (Art.  41  D.L.L.  n.  159).






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