Page 575 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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574 RODOLFO PROSIO
Reiterando le ipotesi e le norme del Decreto Badoglio del 26 maggio
il nuovo testo legislativo, comminava le sanzioni con riferimento alle leggi
del "tempus com m issi delicti" e attribuiva i processi alle Corti d'Assise ordi-
narie, ai Tribunali e ai Pretori secondo le rispettive competenze. Rinnova-
va inoltre le disposizioni sulla inapplicabilità delle prescrizioni dei reati
delle amnistie, degli indulti e sulla revoca delle grazie sovrane, sulla di-
chiarazione di nullità di sentenze assolutorie o ispirate a criteri di eccessi-
va mitezza riguardanti i delitti fascisti.
Riproduceva poi le norme di detto decreto in materia di reati di col-
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laborazionismo < l con i tedeschi, precisando tuttavia che gli imputati di
questi delitti erano puniti a norma delle disposizioni del Codice Penale
di guerra, anche se non militari. Ne derivava che anche le sentenze pro-
nunciate dalle Corti d'Assise, in materia di collaborazionismo avevano gli
stessi effetti di quelle dei Tribunali di guerra in zona di operazioni. E vale
a dire erano sottratte ad ogni impugnazione. I diritti della difesa tuttavia
erano rispettati.
Secondo la procedura stabilita dal decreto Bonomi, fu giudicato il
tristemente noto Pietro Caruso, improvvisato questore di Roma, aguzzino
e rastrellatore di vittime per le Fosse Ardeatine. Egli era fuggito in auto-
vettura verso il nord poco prima della liberazione della capitale. Un inci-
dente stradale che gli .produsse la frattura di una gamba lo immobilizzò.
Catturato fu trasportato in infermeria e sottoposto a cure. Nel frattempo
la Procura del Regno (questa fu la denominazione degli uffici del P.M.
durante la luogotenenza) dopo l'istruttoria di rito, lo aveva rinviato al giu-
dizio della Corte d'Assise di Roma che il 19 settembre 1944 lo condannò
a morte per aiuto militare al nemico e delitti connessi. La domanda di
grazia fu respinta. Il 22 settembre venne fucilato.
Accanto alle sanzioni penali il decreto Bonomi (art. 8) previde una
serie di sanzioni amministrative e di misure di sicurezza a carico di coloro
che per motivi fascisti o avvalendosi della situazione creata dal fascismo
avevano compiuto atti di particolare gravità che, pur non integrando gli
estremi di reato, erano contrari alle norme di rettitudine o di probità politi-
ca. Per queste persone era prevista l'interdizione daipubblici uffici oppu-
re la privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.
Nei casi più gravi di pericolosità poteva essere disposta l'assegnazio-
ne ad una casa di lavoro oppure ad una colonia agricola per un tempo
(6) Come sanzione patrimoniale aggiuntiva venne prevista la confisca dei beni del con-
dannato (Art. 41 D.L.L. n. 159).
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