Page 83 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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AMMINISTRAZIONE  ALLEATA  E GOVERNO  ITALIANO  NELL'ITALIA  LIBERATA   83

                offrire alla  controparte un interlocutore più credibile, eliminando altresì
                una pericolosa causa di attrito. L'assenza di un consiglio dei ministri ave-
                va impedito tra l'altro anche jl ricorso all'emanazione di decreti legge, prassi
                consolidata da anni nel Regno d'Italia e più tardi ripresa nel "Regno del
                Sud". A questa carenza si era rimediato in un primo tempo con l' eserci-
                zio da parte del re della "potestà d'ordinanza" , cioè la facoltà di emanare
                bandi conferita nella  zona delle operazioni al  comandante supremo delle
                Forze Armate dal R.D.L.  8  luglio  1938  n.  1415, "per l'approvazione della
                legge  di guerra  e della  legge  di  neutralità". Scrupoli di  natura costituzionale
                consigliarono Vittorio Emanuele III  a  delegare ben presto questo  potere
                al Capo di Stato Maggiore Generale, (sempre in forza della già citata legge
                di guerra).  In tal modo,  il  30 settembre  il  generale  Ambrosia diventava
                -come ha osservato giustamente Degli Espinosa- "l'organo legislativo del-
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                lo  stato  italiano". < >
                     Contestualmente al generale Ambrosia veniva affidato anche l'esercizio
                dei poteri civili; il che ne faceva,  sotto certi aspetti, anche l'organo esecu-
                tivo del "Regno del Sud". La  decisione del re, dettata dall'emergenza, an-
                che se non mancò chi vi volle vedere implicazioni politiche, mise in moto
                un conflitto di competenze fra autorità locali italiane, militari e civili, che
                non  favorì  l'instaurarsi  di  rapporti  chiari  fra  noi  e gli  alleati.
                     I comandi locali,  infatti, forti  dei  numerosi precedenti in materia a
                loro  favore,  ritenevano  di  poter  esercitare  - a  livello  locale  - gli  stessi
                poteri assunti dal Capo dello Stato Maggiore Generale in  materia di po-
                teri  civili.
                     I prefetti, invece, ponevano l'accento sulla novità della situazione, af-
                fermando che tali poteri non potevano essere dal Capo di Stato Maggiore
                Generale "subdelegati ad altri,  né. ..  essere  assunti da  altri comandanti"  ancor-
                                                                                 2
                ché  di  grande  unità,  non  essendo  "la subdelega prevista  dalla  legge".<3>
                     La presunta invadenza dei militari non si  sarebbe limitata al territo-
                rio amministrato dal governo italiano se è vero che il  12  novembre il ge-
                nerale  Taylor,  a  nome  della  Commissione  Alleata  di  Controllo,  dovette
                intervenire presso il  Capo di  Stato  Maggiore Generale Ambrosia per se-



                (22)  Agostino Degli Espinosa, Il Regno  del  Sud. 8  Settembre  1943-4 Giugno  1944,  Napoli,
                    Migliaresi,  1946,  p.  122.
                (23)  ACS,  P.C.M.,  Brindisi-Salerno,  1943-44,  cat.  3-5,  Innocenti  al  Comando  Supremo,
                    per  il  sottocapo  di  SMG,  7  ott.  1943,  398/AC.








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