Page 402 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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              dello Stato, previsti dal D.L.L.  27 luglio  1944 n.  159, con qualunque for-
              ma d'intelligenza o corrispondenza o collaborazione con il tedesco invaso-
              re e di aiuto o assistenza prestata". Per costoro erano comminate le  pene
              stabilite  dal  codice  militare  di  guerra.
                   Attribuiva inoltre alle  Corti straordinarie d'Assise la  competenza a
              giudicare anche in materia di cosidetti "reati fascisti"  (violenze squadri-
              stiche,  colpo di  Stato del  28 ottobre  1922, instaurazione della  dittatura,
              soppressione delle libertà democratiche) previsti dall'art. 3 del menziona-
              to  decreto  1944/159 quando gli  autori  di  essi  erano imputati anche dei
              delitti  di  collaborazionismo.
                   Le Corti straordinarie avevano sede in ogni capoluogo di provincia.
              Ne conseguiva che, con deroga alle norme sulle circoscrizioni giudiziarie,
              la competenza territoriale di esse si estendeva a tutta la circoscrizione pro-
              vinciale.
                   Il presidente della Corte d'Appello poteva istituire sezioni delle Corti
              straordinarie,  anche  in  località  diverse  dal  capoluogo  di  provincia.

                   Nell'ambito del diritto sostanziale il primo e il  secondo comma del-
              l' art.  l  del decreto istitutivo delle Corti straordinarie d'Assise non deroga-
              rono  al  principio generale  dell'irretroattività della  norma  penale perché
              richiamarono  le  fattispecie  criminose  dell'art.  5  D.L.L.  1944/159  che  a
              sua volta  aveva  recepito le  norme del  Codice penale e dei  Codici  penali
              militari in materia di delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

                   La deroga invece era introdotta dal terzo comma dello stesso articolo
              che stabiliva una presunzione di responsabilità penale per coloro che ave-
              vano  rivestito  le  cariche  o  svolto  le  attività  di:
              l)  ministri  o  sottosegretari  della  cosiddetta  repubblica  sociale  italiana;

              2)  presidenti  o  membri  del  Tribunale speciale  per la  difesa  dello  Stato
                 o dei Tribunali straordinari ovvero pubblici accusatori presso gli stessi;
              3)  capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;

              4)  direttori  di giornali  politici;
              5)  ufficiali superiori in formazioni di  camicie nere con funzioni  politico
                 militari.
                   Per coloro che rientravano nelle previsioni dei ...  2 erano comminate
              le sanzioni stabilite dagli artt.  51-54 Codice pen. milit. di guerra (e, cioè,
              la pena di  morte).  Negli altri casi  quelle dell'art.  58 stesso codice (reclu-
              sione  non  inferiore  ai  dieci  anni).








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