Page 402 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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394 RODOLFO PROSIO
dello Stato, previsti dal D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, con qualunque for-
ma d'intelligenza o corrispondenza o collaborazione con il tedesco invaso-
re e di aiuto o assistenza prestata". Per costoro erano comminate le pene
stabilite dal codice militare di guerra.
Attribuiva inoltre alle Corti straordinarie d'Assise la competenza a
giudicare anche in materia di cosidetti "reati fascisti" (violenze squadri-
stiche, colpo di Stato del 28 ottobre 1922, instaurazione della dittatura,
soppressione delle libertà democratiche) previsti dall'art. 3 del menziona-
to decreto 1944/159 quando gli autori di essi erano imputati anche dei
delitti di collaborazionismo.
Le Corti straordinarie avevano sede in ogni capoluogo di provincia.
Ne conseguiva che, con deroga alle norme sulle circoscrizioni giudiziarie,
la competenza territoriale di esse si estendeva a tutta la circoscrizione pro-
vinciale.
Il presidente della Corte d'Appello poteva istituire sezioni delle Corti
straordinarie, anche in località diverse dal capoluogo di provincia.
Nell'ambito del diritto sostanziale il primo e il secondo comma del-
l' art. l del decreto istitutivo delle Corti straordinarie d'Assise non deroga-
rono al principio generale dell'irretroattività della norma penale perché
richiamarono le fattispecie criminose dell'art. 5 D.L.L. 1944/159 che a
sua volta aveva recepito le norme del Codice penale e dei Codici penali
militari in materia di delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
La deroga invece era introdotta dal terzo comma dello stesso articolo
che stabiliva una presunzione di responsabilità penale per coloro che ave-
vano rivestito le cariche o svolto le attività di:
l) ministri o sottosegretari della cosiddetta repubblica sociale italiana;
2) presidenti o membri del Tribunale speciale per la difesa dello Stato
o dei Tribunali straordinari ovvero pubblici accusatori presso gli stessi;
3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;
4) direttori di giornali politici;
5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico
militari.
Per coloro che rientravano nelle previsioni dei ... 2 erano comminate
le sanzioni stabilite dagli artt. 51-54 Codice pen. milit. di guerra (e, cioè,
la pena di morte). Negli altri casi quelle dell'art. 58 stesso codice (reclu-
sione non inferiore ai dieci anni).
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