Page 405 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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l PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 397
variarono per numero da una sede all'altra a seconda delle tensioni esi-
stenti. Vi furono Corti severe, anche perché giudicarono in territori dove
più avevano infierito i reparti militari della repubblica di Salò. Tipico il
caso della Corte d'Assise di Asti che inflisse ben 11 condanne a morte;
tutte eseguite, perché il governatore militare alleato suggestionato dalle ma-
nifestazioni partigiane, respinse la domanda di grazia, dopo la conferma
della sentenza da parte della Cassazione. In sedi situate in zone dove anco-
ra più violenta era stata la guerriglia ma più pacati erano gli animi (ad
esempio Cuneo) ben minore fu il numero (una o due) delle fucilazioni in
esecuzione delle sentenze delle Corti d'Assise. In alcune sedi sistematica
fu la concessione della grazia da parte di più clementi governatori alleati
(competenti a decidere nei territori ancora soggetti all'Amministrazione
anglo americana) o non vennero pronunciate condanne a morte.
Il ripristino delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto con il
D.L.L. 14-9-1944 n. 287, consentì di evitare in molti casi l'irrogazione
della pena capitale e di sostituirla con la condanna a trenta anni di reclu-
sione che si riducessero a pene di breve durata o addirittura furono estin-
te dai sopravvenuti provvedimenti di clemenza collettiva.
Ma l'avvio a una precipitosa indulgenza, prima ancora che dal pote-
re politico, venne dato dalla Corte di Cassazione.
Superate le prime incertezze del momento di esasperata tensione de-
gli animi, la Corte Suprema incominciò ad accogliere con frequenza le istan-
ze proposte dagli imputati, ai sensi dell'art. 502 cpv c.p.p., per ottenere
le remissioni dei procedimenti ad altre sedi, adducendo opinabili motivi
di sospetto.
Spesso la Corte sospendeva i giudizi e quasi sempre, accoglieva le
istanze assegnando i processi a sedi lontane, difficilmente raggiungibili in
quei tempi di strade dissestate e di ferrovie male funzionanti.
La trasmissione degli atti comportava molte lungaggini; il nuovo stu-
dio di essi da parte di altri magistrati, gravati da un gran numero di pro-
cedure, provocava ulteriori indugi.
Le trasferte dei testimoni diventavano talora impossibili, compromet-
tendo la raccolta delle prove.
La giurisprudenza della Cassazione si orientò quasi subito con una
particolare esegesi delle nuove norme verso un "favor rei" che ancora og-
. .
gt appare eccessivo.
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