Page 405 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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l  PROBLEMI  DELLA GIUSTIZIA                                      397

               variarono per numero da una sede all'altra a  seconda delle  tensioni esi-
               stenti. Vi furono Corti severe, anche perché giudicarono in territori dove
               più avevano infierito i reparti militari della repubblica di Salò. Tipico il
               caso  della  Corte d'Assise  di Asti  che  inflisse  ben  11  condanne a  morte;
               tutte eseguite, perché il governatore militare alleato suggestionato dalle ma-
               nifestazioni partigiane, respinse la domanda di grazia, dopo la conferma
               della sentenza da parte della Cassazione. In sedi situate in zone dove anco-
               ra  più violenta era stata la guerriglia  ma più pacati erano gli  animi  (ad
               esempio Cuneo) ben minore fu  il numero (una o due) delle fucilazioni in
               esecuzione delle sentenze delle Corti d'Assise.  In alcune sedi sistematica
               fu  la concessione della grazia da parte di più clementi governatori alleati
               (competenti a  decidere nei  territori ancora soggetti  all'Amministrazione
               anglo  americana)  o  non vennero  pronunciate condanne a  morte.
                    Il  ripristino  delle  circostanze attenuanti generiche,  avvenuto  con  il
               D.L.L.  14-9-1944 n.  287,  consentì  di evitare in molti  casi l'irrogazione
               della pena capitale e di sostituirla con la condanna a trenta anni di reclu-
               sione che si riducessero a pene di breve durata o addirittura furono estin-
               te  dai  sopravvenuti  provvedimenti  di clemenza  collettiva.

                    Ma l'avvio a una precipitosa indulgenza, prima ancora che dal pote-
               re  politico,  venne  dato  dalla  Corte  di Cassazione.

                    Superate le prime incertezze del momento di esasperata tensione de-
               gli animi, la Corte Suprema incominciò ad accogliere con frequenza le istan-
               ze  proposte dagli imputati, ai sensi dell'art.  502 cpv c.p.p., per ottenere
               le  remissioni dei procedimenti ad altre sedi, adducendo opinabili motivi
               di  sospetto.
                    Spesso  la  Corte  sospendeva  i  giudizi  e  quasi  sempre,  accoglieva  le
               istanze assegnando i processi a sedi lontane, difficilmente raggiungibili in
               quei  tempi  di  strade  dissestate  e  di  ferrovie  male  funzionanti.
                    La trasmissione degli atti comportava molte lungaggini; il nuovo stu-
               dio di essi da parte di altri magistrati, gravati da un gran numero di pro-
               cedure,  provocava ulteriori  indugi.
                    Le trasferte dei testimoni diventavano talora impossibili, compromet-
               tendo  la  raccolta  delle  prove.
                    La giurisprudenza della Cassazione si  orientò quasi subito con una
               particolare esegesi delle nuove norme verso un "favor rei" che ancora og-
                .              .
               gt  appare  eccessivo.








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