Page 404 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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396 RODOLFO PROSIO
tissimo, sempreché ricorressero le condizioni previste dall'art. 502, secondo
comma Cod. procedura penale. (Corte convocata in sessione o da convo-
carsi entro cinque giorni dall'arresto).
Sempre per gli stessi motivi di snellezza procedurale non era ammes-
sa la costituzione di parte civile. Ne conseguiva che i danneggiati dal rea-
to avrebbero dovuto proporre la domanda di risarcimento davanti al giudice
civile.
Tutti i termini processuali erano ridotti alla metà. Le sentenze dove-
vano essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.
Era ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nei termini stabiliti
per le Corti d'Assise ordinarie. (Non era previsto dal Codice allora vigen-
te l'appello contro le sentenze delle Corti di Assise). I motivi del ricorso
per Cassazione dovevano essere presentati entro tre giorni dall'avvenuto
deposito della sentenza e non occorreva la notifica di questo alle parti.
Fu una disposizione che provocò incertezze nei difensori; molti dei
quali attendevano, secondo le norme ordinarie, la notifica dell'avvenuto
deposito della sentenza. E ne derivarono drammatiche declaratorie d'inam-
missibilità di ricorsi per decorrenza di termini.
I ricorsi contro le sentenze delle Corti d'Assise straordinarie erano
decisi da una sezione speciale della Corte di Cassazione, composta di cin-
que magistrati. Questa poteva giudicare fuori della sede ordinaria e la se-
de provvisoria prescelta fu quella di Milano.
Secondo la disposizione dell'art. 18 del decreto istitutivo le Corti straor-
dinarie di Assise e la sezione speciale di Cassazione avrebbero dovuto con-
cludere la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale decreto.
Decorso il termine, i processi pendenti sarebbero stati trattati secondo le
norme ordinarie di competenza. Ma le Corti straordinarie durarono an-
cora per un anno. Un nuovo decreto legislativo dispose che esse con la
denominazione di Corti speciali di Assise concludessero i processi pen-
denti. Fu una necessità operativa e la mutata denominazione servì a pla-
care le proteste degli ambienti politici più liberali che esigevano un pieno
ritorno alla normalità della funzione giudiziaria. Fu ritoccata anche la com-
posizione dei collegi giudiziari; accanto al presidente venne posto come
giudice "ad laterem" un magistrato del Tribunale.
A distanza di oltre mezzo secolo può affermarsi che le corti straordi-
narie, nonostante il clima morale incandescente operarono con equilibrio.
Poche furono le condanne alla pena capitale eseguite. E le condanne a morte
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