Page 404 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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               tissimo, sempreché ricorressero le condizioni previste dall'art. 502, secondo
               comma Cod. procedura penale. (Corte convocata in sessione o da convo-
               carsi  entro  cinque giorni  dall'arresto).
                    Sempre per gli stessi motivi di snellezza procedurale non era ammes-
               sa la costituzione di parte civile. Ne conseguiva che i danneggiati dal rea-
               to avrebbero dovuto proporre la domanda di risarcimento davanti al giudice
               civile.
                   Tutti i termini processuali erano ridotti alla metà. Le sentenze dove-
               vano essere  depositate  entro  cinque giorni  dalla  pronuncia.
                    Era ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nei termini stabiliti
               per le Corti d'Assise ordinarie. (Non era previsto dal Codice allora vigen-
               te l'appello contro le sentenze delle Corti di Assise).  I  motivi del ricorso
               per Cassazione dovevano essere presentati entro tre giorni dall'avvenuto
               deposito  della  sentenza  e  non occorreva la  notifica  di  questo  alle  parti.
                    Fu una disposizione che provocò incertezze nei  difensori;  molti dei
               quali attendevano, secondo le  norme ordinarie, la  notifica dell'avvenuto
               deposito della sentenza. E ne derivarono drammatiche declaratorie d'inam-
               missibilità di  ricorsi  per decorrenza  di  termini.

                    I  ricorsi  contro le  sentenze  delle  Corti d'Assise straordinarie erano
               decisi da una sezione speciale della Corte di Cassazione, composta di cin-
               que magistrati. Questa poteva giudicare fuori della sede ordinaria e la se-
               de  provvisoria  prescelta  fu  quella  di  Milano.
                    Secondo la disposizione dell'art. 18 del decreto istitutivo le Corti straor-
               dinarie di Assise e la sezione speciale di Cassazione avrebbero dovuto con-
               cludere la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale decreto.
               Decorso il termine, i processi pendenti sarebbero stati trattati secondo le
               norme ordinarie di competenza. Ma le  Corti straordinarie durarono an-
               cora per un anno.  Un  nuovo  decreto  legislativo  dispose che esse con la
               denominazione di  Corti  speciali  di  Assise  concludessero  i  processi  pen-
               denti. Fu una necessità operativa e la mutata denominazione servì a pla-
               care le proteste degli ambienti politici più liberali che esigevano un pieno
               ritorno alla normalità della funzione giudiziaria. Fu ritoccata anche la com-
               posizione dei  collegi giudiziari;  accanto al  presidente venne posto come
               giudice  "ad laterem"  un magistrato  del Tribunale.
                    A distanza di oltre mezzo secolo può affermarsi che le corti straordi-
               narie, nonostante il clima morale incandescente operarono con equilibrio.
               Poche furono le condanne alla pena capitale eseguite. E le condanne a morte








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