Page 403 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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                    Quando i fatti integravano altre figure di reato militare erano previ-
               ste  le  pene  contemplate  per essi  dal  Cod.  pen.  di guerra.
                    Con riferimento al D.L.L. 1944 n. 159 si deduceva che per gli impu-
               tati appartenenti alle Forze armate, quando dovevano risolversi questioni
               tecnico  militari  restava  ferma  la  competenza  dei  Tribunali  militari.

                    Pena accessoria di carattere patrimoniale, ai sensi dell'art. 7  D.L.L.
               1944/159,  era  la  confisca  dei  beni  del  condannato.

                    Le  Corti straordinarie erano composte da un  magistrato,  avente la
               qualifica di consigliere di Corte d'Appello, che le presiedeva, e di quattro
               giudici  popolari,  estratti  a  sorte  all'inizio  di  ogni  sessione  di  processi.
                    I Comitati di liberazione nazionale del capoluogo, sentiti gli altri co-
               mitati compilavano un elenco di almeno cento  persone (centocinquanta
               per le province superiori al milione di abitanti) e lo inviavano al presiden-
               te  del Tribunale ordinario  del capoluogo  di  provincia.
                    Questi, a sua volta, sceglieva in tale elenco cinquanta giudici popola-
               ri  (settantacinque  nelle  province con  più  di  l  milione  di  abitanti).
                    Le proposte e le scelte dovevano cadere su persone d'illibata condot-
               ta  morale  e  politica.  L'ufficio  di giudice  popolare era  obbligatorio.
                    Sostanzialmente le Corti straordinarie d'Assise, pur essendo compo-
               ste di un minore numero di giudici, riproducevano lo schema delle Corti
               d'Assise ordinarie.  Esse  non costituivano una giurisdizione speciale, ma
               una magistratura temporanea competente a giudicare una particolare ca-
               tegoria  di  illeciti  penali.
                    Il presidente delle Corti d'Assise era coadiuvato da presidenti sup-
               plenti di  pari grado. Tutti venivano nominati dal presidente della Corte
               d'Appello.

                    A sua volta il procuratore generale presso la Corte d'Appello istitui-
               va l'ufficio del P.M.  presso le Corti straordinarie d'Assise  nominandone
               il dirigente e i sostituti che sceglieva fra i magistrati requirenti del distret-
               to  della  Corte d'Appello.
                    Potevano fare parte dell'Ufficio anche avvocati  "d'illibata condotta
               morale, d'ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, proposti
               dai  comitati  di liberazione  nazionale".
                    Per esigenze di rapidità processuale era stabilito che le istruttorie fos-
               sero svolte con il rito sommario, previsto dal codice di procedura penale
               allora vigente.  Nei casi di prova evidente era consentito il giudizio diret-









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