Page 403 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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Quando i fatti integravano altre figure di reato militare erano previ-
ste le pene contemplate per essi dal Cod. pen. di guerra.
Con riferimento al D.L.L. 1944 n. 159 si deduceva che per gli impu-
tati appartenenti alle Forze armate, quando dovevano risolversi questioni
tecnico militari restava ferma la competenza dei Tribunali militari.
Pena accessoria di carattere patrimoniale, ai sensi dell'art. 7 D.L.L.
1944/159, era la confisca dei beni del condannato.
Le Corti straordinarie erano composte da un magistrato, avente la
qualifica di consigliere di Corte d'Appello, che le presiedeva, e di quattro
giudici popolari, estratti a sorte all'inizio di ogni sessione di processi.
I Comitati di liberazione nazionale del capoluogo, sentiti gli altri co-
mitati compilavano un elenco di almeno cento persone (centocinquanta
per le province superiori al milione di abitanti) e lo inviavano al presiden-
te del Tribunale ordinario del capoluogo di provincia.
Questi, a sua volta, sceglieva in tale elenco cinquanta giudici popola-
ri (settantacinque nelle province con più di l milione di abitanti).
Le proposte e le scelte dovevano cadere su persone d'illibata condot-
ta morale e politica. L'ufficio di giudice popolare era obbligatorio.
Sostanzialmente le Corti straordinarie d'Assise, pur essendo compo-
ste di un minore numero di giudici, riproducevano lo schema delle Corti
d'Assise ordinarie. Esse non costituivano una giurisdizione speciale, ma
una magistratura temporanea competente a giudicare una particolare ca-
tegoria di illeciti penali.
Il presidente delle Corti d'Assise era coadiuvato da presidenti sup-
plenti di pari grado. Tutti venivano nominati dal presidente della Corte
d'Appello.
A sua volta il procuratore generale presso la Corte d'Appello istitui-
va l'ufficio del P.M. presso le Corti straordinarie d'Assise nominandone
il dirigente e i sostituti che sceglieva fra i magistrati requirenti del distret-
to della Corte d'Appello.
Potevano fare parte dell'Ufficio anche avvocati "d'illibata condotta
morale, d'ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, proposti
dai comitati di liberazione nazionale".
Per esigenze di rapidità processuale era stabilito che le istruttorie fos-
sero svolte con il rito sommario, previsto dal codice di procedura penale
allora vigente. Nei casi di prova evidente era consentito il giudizio diret-
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