Page 415 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
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I  PROBLEMI  DELLA  GIUSTIZIA                                     407

                imputazioni mosse al generale Bellomo, i testimoni deposero a favore del
                nuovo imputato. La Corte militare britannica ritenne non raggiunta la prova
                che il capitano Sommavilla avesse sparato contro i prigionieri e,  conside-
                rato  che se  anche lo  avesse  fatto,  avrebbe obbedito all'ordine di  un suo
                                                                 6
                superiore,  pronunciarono  sentenza  di  assoluzione. 0 >
                    Il governo italiano, presieduto in quei giorni da Ferruccio Parri, uf-
                ficialmente  ignorò la  condanna e la  fucilazione  del generale Bellomo.  In
                momenti successivi lo considerò caduto in guerra e, alla sua memoria conferì
                la  medaglia d'argento  al valore  militare  per  il  suo  cqmportamento  nella
                difesa  di  Bari.

                8.  Gli  atti dei  due governi
                    Nel 1976 i resti del povero generale vennero trasferiti dalla fossa  di
                Nisida con gli  onori militari al Sacrario dei Caduti d'oltre mare in Bari.
                    Riprendendo da ultimo i temi specifici della giustizia italiana consta-
                tiamo che tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa, contabile) do-
                vettero  affrontare  le  questioni  create  dalla  coesistenza  di  due  governi
                (legittimo  l'uno,  illegittimo  l'altro)  per la  durata  di  circa  venti  mesi.
                    I molteplici problemi furono risolti attenendosi,  nei limiti del giuri-
                dicamente possibile, ai principi della conservazione degli atti e del funzio-
                nario  di  fatto.
                    In altre parole mantennero validità quegli atti compiuti in osservan-
                za  delle  norme  esistenti  al  momento  della  frattura  dell'unità dello  Stato
                e  non  abrogati  successivamente  dal  governo  legittimo.

                    I  singoli  provvedimenti,  emanati  nel  territorio  della  repubblica  so-
                ciale nel quadro del comune patrimonio giuridico delle due amministra-
                zioni statali furono equiparati a quelli legittimi quandÒ non concretavano
                fatti  di collaborazione con l'invasore tedesco e non violavano le  leggi  del
                Regno  d'Italia.

                    Il funzionario di fatto, e cioè il funzionario privo di nomina regolare
                (capi di province, questori comandanti militari ecc.) era equiparato a quello
                legittimo sul piano delle normali attribuzioni e correlativamente sull'altro
                delle responsabilità penali, civili, amministrative, contabili derivanti dal-
                l' esercizio delle funzioni nell'ambito delle leggi e altre norme vigenti nello
                Stato  legittimo.


                (16)  Fiorella Bianco:  "Il caso Bellomo· Un generale condannato a morre"  Mursia Ed.,
                    1995.








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