Page 138 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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               Queste attribuzioni vengono stabilite fin dal 1814 quando, restaurato il Regno
            sabaudo, prima cura di Vittorio Emanuele I fu di ripristinare le forze militari e
            contemporaneamente di studiare la creazione di un corpo di truppe di pubblica
            sicurezza che facesse parte delle citate forze.
               Seguirono, nel mese di giugno, tre progetti. Il primo fu uno schema di regola-
            mento, la cui elaborazione viene affidata alla Segreteria di Stato e realizzata, con
            il titolo di Progetto d’istituzione di un Corpo militare pel mantenimento del buon
            ordine, nel giugno del 1814 da Luigi Prunotti, capitano reggente di Pinerolo.
            Seguiva la relazione di una commissione, appositamente costituita con l’incarico
            di concretizzare il citato Progetto, che gettava le basi del futuro e primo rego-
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            lamento del corpo, denominato «dei Carabinieri reali» , e dove si indicavano,
            come fondamentali, le seguenti questioni: la necessità di stabilire precise norme
            sull’arresto degli oziosi, dei vagabondi, dei malviventi, degli evasi e dei sospet-
            tati di delitti; la necessità che il servizio dei Carabinieri reali non dovesse mai
            essere interrotto dai comandanti militari né da altra autorità senza «urgentissimo»
            motivo; la prevenzione di eventuali attriti tra il Corpo dei carabinieri reali e gli
            altri corpi militari, dissidi «ben sovente tenebrosamente provocati dai nemici po-
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            litici del governo» .
               Infine, il terzo progetto è rappresentato da un altro schema di disposizioni, inti-
            tolato Progetto d’istruzione provvisoria per il Corpo de’ carabinieri reali, incen-
            trato sulla trattazione delle funzioni ordinarie dei Carabinieri reali e del servizio
            giornaliero delle brigate. In particolare, si stabiliva che, ogni giorno, i Carabinieri
            dovevano eseguire «una girata sulle strade reali, quelle di traversa, sulle strade vi-
            cinali, nei comuni, casali, cassine ed altri luoghi del distretto di ciascuna brigata».
            Nel corso di questo servizio i Carabinieri dovevano accertare se erano stati com-
            messi delitti e reati, «nel qual caso si procureranno tutte le notizie necessarie per
            scoprirne, ed arrestarne gli autori», e se vi erano «vagabondi, mendicanti validi,
            od altra gente sospetta», acquisendo informazioni anche dai sindaci, giudici o da




               fesa con il rango di Forza armata restando, però, alle dipendenze funzionali del Ministero
               dell’interno per quanto riguarda i compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza
               pubblica e alle dipendenze, e sotto la direzione, dell’autorità giudiziaria per quanto con-
               cerne l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.
            82   Il termine «carabiniere» già esisteva nelle milizie piemontesi nel senso etimologico di
               «portatore di carabina»; nel 1790 era un grado nel reggimento Cavalleggeri e stava tra il
               brigadiere e il soldato. Infine, nella ricostituzione dell’Esercito piemontese, iniziata nel
               1814, veniva decretato che in ogni battaglione di Cacciatori una delle 6 compagnie del bat-
               taglione doveva prendere il nome di «carabinieri».
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                Tra le altre indicazioni presenti nella relazione vi era anche quella relativa all’inserimento,
               nella gradazione gerarchica della truppa, della categoria «carabinieri» in luogo della cate-
               goria «soldati».
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