Page 141 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                141


               etc.»; sorvegliare «le pubbliche strade, (…) mantener le comunicazioni e i pas-
               saggi liberi in tutti i tempi». Inoltre, i viaggiatori non potevano rifiutarsi di esibire
               i documenti richiesti dai Carabinieri e quest’ultimi, per svolgere il loro servizio,
               erano autorizzati a «entrare nelle locande, osterie o altre case aperte al pubblico,
               anche di notte tempo fino all’ora in cui secondo il prescritto dalle leggi, devon
               quelle essere chiuse», a fare le ricerche necessarie e a «farsi mostrar dai locandie-
               ri i registri delle persone alloggiate». Le funzioni di polizia affidate al Corpo dei
               carabinieri reali non dispensavano le altre autorità, precedentemente incaricate
               di analoghe funzioni nelle città, di continuare l’esercizio dei loro compiti; tali
               autorità dovevano, però, rispettare quanto stabilito nel Regolamento in materia di
               richiesta di aiuto ai Carabinieri e di cooperazione con quest’ultimi. Infine, veniva
               stabilita la costituzione di 12 divisioni che, nei fatti, si ridussero a 6 (Alessandria,
               Cuneo, Nizza, Novara, Savoia e Torino) e veniva individuato il numero degli
               ufficiali da nominare.
                  Il personale fu oggetto anche di un successivo provvedimento sovrano, datato
               sempre agosto, in cui venivano date tutte le disposizioni per costituire il Corpo
               in modo che potesse avere «una soda consistenza» e fissate le norme sull’unifor-
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               me , sul reclutamento dei carabinieri (statura richiesta, provenienza sociale e sta-
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               to civile) , sulle paghe, sull’armamento, sull’equipaggiamento, sulla dotazione
               di cavalli e sulla disciplina.
                  Dopo la nomina dei primi ufficiali e la determinazione della forza, la Segreteria
               di guerra comunicava le nuove disposizioni emanate sul Corpo dei carabinieri
               reali ai prefetti e ai giudici, ingiungendo loro di comunicare ai capitani e agli
               ufficiali dei Carabinieri reali tutte le notizie che potevano avere relativamente al
               mantenimento del buon ordine e della pubblica sicurezza e di «concertarsi seco
               loro sulle misure opportune per conseguimento di tali fini, cessando in ciò ogni
               riguardo di prudenza e di segretezza, essendo questi [i Carabinieri] incaricati di
               praticare lo stesso coi prefetti e giudici». Ciò dimostra di quanta importanza e
               autorevolezza si voleva investire il nuovo Corpo, in maniera da renderlo, con
               una giusta indipendenza, assolutamente libero nelle iniziative e nei propositi, e
               in modo da fargli svolgere, con la maggiore regolarità possibile, la sua funzione
               a salvaguardia delle istituzioni e della tranquillità pubblica in uno Stato di nuova
               formazione, uscito da mille traversie politiche e belliche.




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                  L’uniforme del Corpo, insieme a quella di tutta l’Armata sarda, veniva decretata con ordi-
                  ne reale del novembre 1814.
               90   In particolare potevano accedere al Corpo solo «li giovani di buona riputazione e si pre-
                  feriranno quelli che sappiano mediocremente scrivere, e per quanto si potrà, oltre all’ap-
                  partenere a famiglie civili, che abbiano pure qualche assegnamento dalle loro case. | Vi si
                  ammetteranno anche ammogliati, ma nel minor numero possibile».
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