Page 145 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                145


               lonnello e composto, a livello centrale, da uno Stato maggiore e, territorialmente,
               da 6 divisioni, formate da compagnie e luogotenenze, articolate, quest’ultime, in
               stazioni; indicato il numero del personale, suddiviso tra ufficiali, «bass’ufficiali»
               (sottufficiali) e carabinieri a piedi e a cavallo; disposte le regole per le «riviste»,
               ovverosia per la verifica della forza effettiva presente (personale e cavalli), e per
               le «rassegne d’ispezione» che potevano essere effettuate dai governatori o dai co-
               mandanti delle truppe e avevano come oggetto l’esame degli uomini, dei cavalli,
               del vestiario, dell’armamento, degli equipaggi e della gestione amministrativo-
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               contabile .
                  Per effetto del nuovo ordinamento ci fu un consistente aumento della forza
               della truppa che determinò passaggi di militari dai reggimenti di Fanteria e di
               Cavalleria, scelti fra coloro che ne avessero fatta domanda e presentassero tut-
               te le «garanzie» di moralità e di carattere richieste agli appartenenti al Corpo
               dei carabinieri reali e, dal dicembre sempre del 1816, il carico dell’accaserma-
               mento dei Carabinieri reali transitava dallo Stato alle amministrazioni comunali.
               Materia, quest’ultima, riordinata con regie patenti del settembre 1818 con le quali
               la sovrintendenza dell’accasermamento dei Carabinieri passava dalla Segreteria
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               di guerra al Ministero di polizia .
                  Nel dicembre del 1819 veniva decretata, a far data dal gennaio 1820, l’istitu-
               zione di 6 suddivisioni di prima classe al comando di marescialli d’alloggio e si




               97   Le altre disposizioni riguardavano i compiti del Consiglio d’amministrazione, le paghe, le
                  indennità, i foraggi, le caserme (tipologia locali e ubicazione), l’ordine interno e la disci-
                  plina del Corpo.
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                  A completamento della regolamentazione dell’ottobre-novembre 1816 veniva pubblicato,
                  nel dicembre 1817, il Regolamento per le guardie d’onore dove si stabiliva, nella parte re-
                  lativa alle ordinanze in tempo di guerra, che i Carabinieri reali dovevano fornire, con un
                  carabiniere a cavallo, un ufficiale subalterno d’ordinanza al re e ciò indipendentemente dal
                  servizio proprio del Corpo ai quartieri generali; un sottotenente o luogotenente, come uf-
                  ficiale d’ordinanza, con un carabiniere a cavallo al generale comandante in capo dell’Ar-
                  mata; un solo carabiniere a cavallo, come ordinanza, ai capitani generali e ai generali co-
                  mandanti di divisione di Fanteria o di Cavalleria e, ancora, ai luogotenenti generali e al
                  quartier mastro generale (nella sua qualifica di capo di Stato maggiore dell’Armata). In
                  seguito, risultarono necessarie nuove disposizioni per rispondere efficacemente alle com-
                  plesse esigenze di un personale numeroso e disseminato per tutto il territorio dello Stato.
                  Così, nel novembre 1819, veniva approvato il Regolamento di amministrazione e di con-
                  tabilità per il Corpo dei carabinieri reali che, nella sostanza, rimase in vigore fino al 1911.
                  Infine, sempre in materia di amministrazione del Corpo ricordiamo il regio biglietto del
                  marzo 1832 con il quale veniva creata la carica di direttore dei conti cui furono assegnate
                  le funzioni di relatore del Consiglio di amministrazione; carica che, con successivo rescrit-
                  to sovrano del novembre 1835, veniva soppressa e sostituita con quella di maggiore rela-
                  tore, affidata a uno dei maggiori del Corpo.
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