Page 147 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                147


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               Carabinieri reali, il termine di «Arma» .
                  Il 16 ottobre veniva approvato, con lettere-patenti, il Regolamento generale
               dei Carabinieri reali che, in materia di organizzazione, prerogative, personale e
               disciplina, riconfermava, a grandi linee, quanto predisposto dalle regie patenti del
               12 ottobre precedente, soffermandosi, con maggiore analiticità, sulle relazioni del
               Corpo con le diverse autorità (politiche, giudiziarie, amministrative e militari),
               sulle attribuzioni dell’ispettore generale, sulle competenze e sui doveri del perso-
               nale, sul ruolo dei Carabinieri reali nelle operazioni di leva e sul loro servizio in
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               tempo di guerra . Le uniche differenze di rilievo riguardavano l’estensione della
               funzione di conservazione dell’ordine e dell’esecuzione anche «in campo presso
               le Regie armate»; l’inserimento, tra le attività del servizio straordinario, del «ser-
               vizio di confidenza»; l’aggiunta del grado di «appointé» (appuntato), posto al di
               sopra di quello di carabiniere semplice .
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                  Tra il 1823  e il 1830 una serie di norme riguardarono l’aumento dell’orga-
               nico del Corpo e il miglioramento degli stipendi degli ufficiali e delle paghe del-
               la truppa. Inoltre, in occasione degli avvenimenti francesi del 1830, che ebbero
               conseguenze anche in Piemonte, veniva attuata una vigilanza sulla cosa pubblica
               più accorta rispetto a quanto era stato realizzato nel 1821, con riflessi anche sul
               Corpo dei carabinieri reali al quale vengono assegnati il servizio di scorta e di




               101   Anche se il termine deve essere contestualizzato al 1822 quando aveva valore di «milizia»
                  e, solo dal gennaio 1861, il Corpo assume la denominazione ufficiale di Arma.
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                   I Carabinieri reali chiamati, in tempo di guerra, presso le armate, potevano essere destinati
                  al servizio di linea e, soprattutto, a quello di polizia militare. In particolare, quest’ultimo
                  servizio concerneva il «vegliare su tutte le spie e persone sospette, che tentassero avvici-
                  narsi od introdursi nell’esercito, come su d’ogni qualunque persona, che potesse supporsi
                  in corrispondenza col nemico; nell’allontanare dall’esercito tutte le persone che non appar-
                  tengono ad esso, e che non fossero autorizzate a farne parte: disperdere i saccheggiatori e
                  predoni, ed arrestare coloro, che usassero resistenza». Su questo compito P. verri, la poli-
                  zia militare attraverso i tempi, Roma, Comando generale dell’Arma dei carabinieri, 1975.
               103   Gli appointés si dividevano in due classi: quelli di prima classe, in assenza dei brigadieri,
                  erano destinati a rimpiazzarli nel comando della stazione ed erano scelti fra i carabinieri
                  anziani più meritevoli, per capacità e per condotta; quelli di seconda classe erano i carabi-
                  nieri con lunghi e meritevoli servizi ma che, per mancanza di mezzi, non potevano aspira-
                  re al grado di sottufficiale. In generale, avevano gli stessi doveri dei carabinieri semplici e,
                  in assenza dei sottufficiali, avevano la direzione del servizio e il comando.
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                   Ricordiamo che nel dicembre 1822 l’ispettore generale aveva anche diramato al colonnel-
                  lo comandante una circolare con istruzioni sull’esatta applicazione sia delle regie patenti
                  del 12 ottobre che del Regolamento del 16 ottobre; istruzioni che comprendevano le norme
                  per l’ammissione al Corpo, per l’avanzamento, per le visite d’ispezione ai comandi, per i
                  cambi di residenza, per i doveri degli ufficiali, per le relazioni con le varie autorità e per il
                  servizio di pubblica sicurezza.
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