Page 258 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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corpo di milizia dell’imputato e abilitati a giudicare reati lievi contro la discipli-
na, come pure il reato di diserzione.
Nel 1814 il servizio della giustizia militare veniva ristabilito quale era prima
del 1798 e nel 1822, con il nuovo codice penale militare, le relative competenze
venivano attribuite all’Uditorato generale di guerra, composto dall’uditore gene-
rale di guerra, dagli uditori di guerra nelle divisioni, dai consigli di guerra divi-
sionali, reggimentali, subitanei e misti.
L’Uditorato generale di guerra, che come in precedenza fungeva da corte su-
prema, statuiva sulle accuse, applicava i decreti di amnistia e aveva competenza
sulle patenti di grazia. L’uditore generale di guerra, che ne era a capo, provvedeva
inoltre alle contravvenzioni alle leggi sul reclutamento (in particolare alla reni-
tenza), aveva la direzione superiore di tutti gli uditori divisionali ed era assistito
da 3 vice uditori generali, uno dei quali faceva le veci di uditore divisionario di
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Torino e un altro di uditore reggimentale per la brigata di artiglieria .
La cognizione dei delitti militari era assegnata, in ragione della gravità del rea-
to, della qualità degli imputati e dell’esigenza di esemplarità, ai consigli di guerra
divisionali, reggimentali o subitanei. La cognizione dei delitti comuni spettava
invece ai consigli misti.
Ogni giudizio dei consigli di guerra divisionali (che giudicavano i reati com-
messi da ufficiali o da ufficiali con la complicità di altri anche non militari) o dei
consigli di guerra reggimentali (che giudicavano i militari della bassa forza) era
preceduto dall’esame di una commissione d’inchiesta. I consigli di guerra subi-
tanei venivano convocati dal governatore o dal comandante delle divisioni, o da
qualunque altro comandante di corpo o battaglione distaccati fuori dal capoluogo
di divisione, per giudicare delitti di competenza dei consigli divisionali e reggi-
mentali che comportassero la pena di morte o quando occorresse dare un pronto
esempio, come in caso di flagranza di reato o di arresto di reo a furor di popolo. I
consigli di guerra misti, composti da giudici militari e da giudici togati, avevano
cognizione dei delitti comuni commessi da militari o da militari con la complicità
di non militari. Inoltre, in ogni divisione e in ogni brigata di Fanteria di linea un
uditore divisionale o reggimentale aveva il compito di istruire i processi.
Il codice penale militare del 1840 non mutava sostanzialmente l’ordinamento
della giustizia militare ma ne puntualizzava le competenze e ne innovava le pro-
cedure .
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dicare delitti particolari commessi da militari.
200 Cfr. Archivio di Stato di Torino, in Guida generale degli Archivi di Stato…cit., p. 505.
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L’unica novità di rilievo introdotta dal codice del 1840 riguardava la composizione dei
consigli di guerra.

