Page 262 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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tori di nuova occupazione, anche sugli estranei all’Esercito.
Per le truppe non inquadrate nelle grandi unità mobilitate e per gli estranei
all’Esercito che si trovavano in zona di guerra ma non nei territori di nuova oc-
cupazione, il criterio della competenza veniva determinato dal criterio territo-
riale del luogo del commesso reato, secondo la ripartizione giurisdizionale, tra
i tribunali di tappa e i tribunali dei territori in stato di guerra. La competenza di
quest’ultimi era determinata con bando del capo di Stato maggiore dell’Eserci-
to. Inoltre, tali tribunali avevano anche competenza sui militari e assimilati dei
reparti e dei servizi dipendenti direttamente dai comandi d’armata o dalle inten-
denze d’armata e sulle persone interessate o tenute a somministrazioni dei reparti
e servizi predetti, ovunque avessero commesso il reato.
I tribunali di piazzaforte avevano competenza sui militari dei reparti e servizi
della fortezza e sui non militari soggetti ai tribunali militari per il loro impiego,
ufficio o servizio, o per la natura dei reati.
In caso di concorso o di conflitto di competenza tra tribunali diversi o in caso
di circostanze che facevano ritenere conveniente, nell’interesse della giustizia,
deviare dalle norme di competenza, il capo del Riparto disciplina, avanzamento e
giustizia militare designava, per il Comando supremo e in modo insindacabile, il
tribunale di guerra che doveva giudicare il reato. Inoltre, i conflitti di giurisdizio-
ne tra tribunali di guerra e tribunali militari territoriali dovevano essere deferiti al
Tribunale supremo di guerra e marina; i conflitti di giurisdizione tra un tribunale
di guerra e il magistrato ordinario dovevano essere risolti dalla Corte di cassa-
zione; e, ancora, il militare destinato dall’interno del Paese a raggiungere corpi o
servizi mobilitati, commettendo durante il viaggio qualunque reato previsto dal
codice penale militare, era soggetto al tribunale di guerra che aveva giurisdizione
sul corpo o servizio che doveva raggiungere.
Infine, presso il Comando supremo era anche in funzione il Consiglio di revi-
sione della giustizia militare cui spettava, d’ufficio, l’esame di tutte le sentenze di
condanna superiore ai sette anni emanate dai tribunali di guerra (ordinari, speciali
e straordinari) contro le quali non era ammesso, per legge, il ricorso in nullità
al Tribunale supremo di guerra e marina; il Consiglio confermava o revocava,
totalmente o parzialmente, le sentenze portate al suo esame ma non poteva modi-
ficarle se non in favore del condannato.
Negli anni Trenta del Novecento il servizio della giustizia militare era ammi-
nistrato, in tempo di pace, dal Tribunale supremo militare, dai tribunali militari
territoriali e dai tribunali speciali.
Il Tribunale supremo militare, organo centrale con sede a Roma, era presiedu-
to da un generale di corpo d’armata, aveva funzioni di corte di cassazione militare
e doveva emettere giudizi nei casi di revisione di sentenze, di ricorsi per nullità e
di conflitti di competenza. I tribunali militari territoriali, organi locali presieduti

