Page 262 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            tori di nuova occupazione, anche sugli estranei all’Esercito.
               Per le truppe non inquadrate nelle grandi unità mobilitate e per gli estranei
            all’Esercito che si trovavano in zona di guerra ma non nei territori di nuova oc-
            cupazione, il criterio della competenza veniva determinato dal criterio territo-
            riale del luogo del commesso reato, secondo la ripartizione giurisdizionale, tra
            i tribunali di tappa e i tribunali dei territori in stato di guerra. La competenza di
            quest’ultimi era determinata con bando del capo di Stato maggiore dell’Eserci-
            to. Inoltre, tali tribunali avevano anche competenza sui militari e assimilati dei
            reparti e dei servizi dipendenti direttamente dai comandi d’armata o dalle inten-
            denze d’armata e sulle persone interessate o tenute a somministrazioni dei reparti
            e servizi predetti, ovunque avessero commesso il reato.
               I tribunali di piazzaforte avevano competenza sui militari dei reparti e servizi
            della fortezza e sui non militari soggetti ai tribunali militari per il loro impiego,
            ufficio o servizio, o per la natura dei reati.
               In caso di concorso o di conflitto di competenza tra tribunali diversi o in caso
            di circostanze che facevano ritenere conveniente, nell’interesse della giustizia,
            deviare dalle norme di competenza, il capo del Riparto disciplina, avanzamento e
            giustizia militare designava, per il Comando supremo e in modo insindacabile, il
            tribunale di guerra che doveva giudicare il reato. Inoltre, i conflitti di giurisdizio-
            ne tra tribunali di guerra e tribunali militari territoriali dovevano essere deferiti al
            Tribunale supremo di guerra e marina; i conflitti di giurisdizione tra un tribunale
            di guerra e il magistrato ordinario dovevano essere risolti dalla Corte di cassa-
            zione; e, ancora, il militare destinato dall’interno del Paese a raggiungere corpi o
            servizi mobilitati, commettendo durante il viaggio qualunque reato previsto dal
            codice penale militare, era soggetto al tribunale di guerra che aveva giurisdizione
            sul corpo o servizio che doveva raggiungere.
               Infine, presso il Comando supremo era anche in funzione il Consiglio di revi-
            sione della giustizia militare cui spettava, d’ufficio, l’esame di tutte le sentenze di
            condanna superiore ai sette anni emanate dai tribunali di guerra (ordinari, speciali
            e straordinari) contro le quali non era ammesso, per legge, il ricorso in nullità
            al Tribunale supremo di guerra e marina; il Consiglio confermava o revocava,
            totalmente o parzialmente, le sentenze portate al suo esame ma non poteva modi-
            ficarle se non in favore del condannato.
               Negli anni Trenta del Novecento il servizio della giustizia militare era ammi-
            nistrato, in tempo di pace, dal Tribunale supremo militare, dai tribunali militari
            territoriali e dai tribunali speciali.
               Il Tribunale supremo militare, organo centrale con sede a Roma, era presiedu-
            to da un generale di corpo d’armata, aveva funzioni di corte di cassazione militare
            e doveva emettere giudizi nei casi di revisione di sentenze, di ricorsi per nullità e
            di conflitti di competenza. I tribunali militari territoriali, organi locali presieduti
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