Page 266 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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mente che incorrevano in mancanze per le quali era prevista, dai rispettivi regola-
menti, l’incorporazione. E, ancora, i militari di truppa che, dopo aver subito una
condanna al carcere o alla reclusione militare, non erano ritenuti meritevoli di ri-
entrare nei corpi dell’Esercito, a causa della condotta tenuta durante l’espiazione
della pena e per essersi macchiati di colpe ritenute indecorose.
Le compagnie di disciplina speciali incorporavano, fino al termine della ferma
sotto le armi, i militari dell’Esercito e della Marina che avevano espiata una con-
danna per furto commesso durante il servizio sotto le armi.
Il Carcere militare riceveva i condannati al carcere militare i quali dovevano
scontare una pena superiore ai 4 mesi al momento in cui la sentenza diventava
esecutiva e gli ufficiali ed ex ufficiali condannati sia al carcere sia alla reclusione
militare.
Il 1° Reclusorio militare riceveva i condannati alla reclusione militare fino
a 2 anni di pena; il 2° Reclusorio militare riceveva i condannati alla reclusione
militare aventi pena superiore ai 2 anni.
Le carceri militari preventive ricevevano i detenuti in attesa di giudizio e i
condannati al carcere militare che dovevano scontare una pena non superiore ai 4
mesi dal momento in cui la sentenza diventava esecutiva.
I reparti di punizione e di pena dipendevano, come i reparti d’ogni altro corpo,
dal proprio comandante che aveva il titolo di «comandante degli stabilimenti mi-
litari di pena». Erano, prevalentemente, istituti di correzione il cui fine principale
era quello di «riformare» la moralità dei militari incorporati e detenuti; riforma
da realizzare sempre tramite il lavoro, l’istruzione, l’educazione ai principi mo-
rali e ai doveri degli «uomini onesti», la vigilanza continua, la ricompensa a chi
si comportava bene, la severità verso chi si comportava male e la repressione di
qualunque contravvenzione alle regole stabilite.
All’inizio degli anni Trenta del Novecento i reparti di correzione e gli stabili-
menti militari di pena avevano lo scopo di educare e riabilitare gli individui che
vi erano incorporati e comprendevano il Comando, retto da un colonnello; 2 com-
pagnie di disciplina alle quali erano inviati i militari di truppa di abituale cattiva
condotta e per i quali i mezzi disciplinari non avevano avuto alcuna efficienza e i
militari che avevano commesso colpe non previste dal regolamento e dalla legge
penale o che, avendo espiato una pena, non erano ritenuti meritevoli di rientrare
nel corpo; 12 carceri militari preventive; il Reclusorio militare principale e 2
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reclusori militari succursali; il Carcere centrale militare e 2 carceri sussidiarie .
soldati che si erano ammogliati in opposizione alle disposizioni disciplinari, previa la re-
trocessione dal grado.
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Cfr. Ministero della Guerra, Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabi-
limenti militari di pena. Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare, Roma, Carlo

