Page 271 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 271

L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                271


               arruolamento di leva purché soddisfacessero una serie di condizioni tra cui aver
               compiuto il 18° anno di età, abbassato a 17 se aspiranti alle scuole militari; non
               essere ammogliati o vedovi con prole; essere idonei al servizio militare; non es-
               sere incorsi in condanne penali; essere di buona condotta civile e politica; essere
               in possesso del consenso dei genitori o del tutore; essere in grado di leggere e
               scrivere. Gli arruolamenti volontari erano ammessi entro i periodi di tempo e per
               le armi e corpi stabiliti annualmente dal Ministero della guerra.
                  Al servizio di leva erano preposti il suddetto dicastero che provvedeva e so-
               vrintendeva tutte le relative operazioni e, in ogni provincia del Regno, il consiglio
               di leva, le commissioni mobili e l’ufficio provinciale di leva, mentre all’estero la
               responsabilità spettava alle autorità diplomatiche o consolari italiane. Erano poi
               considerati organi del servizio di leva anche i capi delle amministrazioni comu-
               nali in quanto si riferiva alle operazioni preparatorie.
                  Il consiglio di leva, con sede nella città capoluogo di provincia, era presieduto
               dal presidente del tribunale, o da chi ne faceva le veci, ed era composto da un rap-
               presentante dell’amministrazione provinciale, da un ufficiale superiore o capita-
               no dell’Esercito, delegato dal ministro della Guerra, e da un commissario di leva.
               Alle sedute intervenivano un ufficiale dei Carabinieri reali, con voce consultiva
               e, per ogni comune e senza diritto di voto, il podestà, o un suo delegato, assistito
               dal segretario comunale. Disponeva, con funzioni di perito sanitario, anche di
               un medico militare o, in caso di impossibilità, di un medico civile. Il consiglio
               aveva il compito di esaminare tutti gli iscritti nelle liste di leva della provincia
               di competenza e di stabilire i diversi obblighi di ognuno a seconda della loro
               idoneità fisica e in relazione a talune eccezioni e temperamenti di ferma previsti
               dalla normativa di settore. L’esame avveniva direttamente da parte del consiglio
               in quelle località ove il capoluogo di mandamento fosse anche capoluogo di pro-
               vincia o per mezzo di una o più commissioni mobili nelle località sede solo di
               mandamento. Tali commissioni avevano le stesse attribuzioni dei consigli di leva
               ed erano composte dal magistrato titolare della pretura del mandamento dove
               esse si recavano a esercitare la loro funzione, da un ufficiale dell’Esercito, da un
               rappresentante dell’amministrazione comunale e dal commissario di leva. Inoltre,
               come i consigli di leva, erano assistite da un ufficiale medico e alle loro sedute
               interveniva, con voto consultivo, un ufficiale dei Carabinieri e, per ogni comune,
               il podestà, o un suo delegato, assistito dal segretario comunale.
                  In ogni capoluogo di provincia, sede del consiglio di leva, era presente un
               ufficio di leva, organo con attribuzioni di carattere puramente amministrativo.
               Era retto dal commissario di leva, dipendente direttamente dal Ministero della
               guerra e che aveva, contemporaneamente, le funzioni di relatore e di segretario
               del consiglio di leva e delle commissioni mobili.
                  Le operazioni che portavano alla formazione delle liste di leva iniziavano il
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276