Page 271 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 271
arruolamento di leva purché soddisfacessero una serie di condizioni tra cui aver
compiuto il 18° anno di età, abbassato a 17 se aspiranti alle scuole militari; non
essere ammogliati o vedovi con prole; essere idonei al servizio militare; non es-
sere incorsi in condanne penali; essere di buona condotta civile e politica; essere
in possesso del consenso dei genitori o del tutore; essere in grado di leggere e
scrivere. Gli arruolamenti volontari erano ammessi entro i periodi di tempo e per
le armi e corpi stabiliti annualmente dal Ministero della guerra.
Al servizio di leva erano preposti il suddetto dicastero che provvedeva e so-
vrintendeva tutte le relative operazioni e, in ogni provincia del Regno, il consiglio
di leva, le commissioni mobili e l’ufficio provinciale di leva, mentre all’estero la
responsabilità spettava alle autorità diplomatiche o consolari italiane. Erano poi
considerati organi del servizio di leva anche i capi delle amministrazioni comu-
nali in quanto si riferiva alle operazioni preparatorie.
Il consiglio di leva, con sede nella città capoluogo di provincia, era presieduto
dal presidente del tribunale, o da chi ne faceva le veci, ed era composto da un rap-
presentante dell’amministrazione provinciale, da un ufficiale superiore o capita-
no dell’Esercito, delegato dal ministro della Guerra, e da un commissario di leva.
Alle sedute intervenivano un ufficiale dei Carabinieri reali, con voce consultiva
e, per ogni comune e senza diritto di voto, il podestà, o un suo delegato, assistito
dal segretario comunale. Disponeva, con funzioni di perito sanitario, anche di
un medico militare o, in caso di impossibilità, di un medico civile. Il consiglio
aveva il compito di esaminare tutti gli iscritti nelle liste di leva della provincia
di competenza e di stabilire i diversi obblighi di ognuno a seconda della loro
idoneità fisica e in relazione a talune eccezioni e temperamenti di ferma previsti
dalla normativa di settore. L’esame avveniva direttamente da parte del consiglio
in quelle località ove il capoluogo di mandamento fosse anche capoluogo di pro-
vincia o per mezzo di una o più commissioni mobili nelle località sede solo di
mandamento. Tali commissioni avevano le stesse attribuzioni dei consigli di leva
ed erano composte dal magistrato titolare della pretura del mandamento dove
esse si recavano a esercitare la loro funzione, da un ufficiale dell’Esercito, da un
rappresentante dell’amministrazione comunale e dal commissario di leva. Inoltre,
come i consigli di leva, erano assistite da un ufficiale medico e alle loro sedute
interveniva, con voto consultivo, un ufficiale dei Carabinieri e, per ogni comune,
il podestà, o un suo delegato, assistito dal segretario comunale.
In ogni capoluogo di provincia, sede del consiglio di leva, era presente un
ufficio di leva, organo con attribuzioni di carattere puramente amministrativo.
Era retto dal commissario di leva, dipendente direttamente dal Ministero della
guerra e che aveva, contemporaneamente, le funzioni di relatore e di segretario
del consiglio di leva e delle commissioni mobili.
Le operazioni che portavano alla formazione delle liste di leva iniziavano il

