Page 276 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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               Il rinvio era concesso ai militari indispensabilmente necessari per la gestione
            di una azienda o di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale cui at-
            tendevano per conto proprio o della famiglia e ai militari prossimi a conseguire
            una licenza agricola, industriale o commerciale perché allievi dell’ultimo anno di
            corso. Infine, i militari che all’atto della chiamata alle armi per compiere la ferma
            di leva avessero un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, potevano
            ottenere di essere lasciati in congedo sino a che il succitato congiunto avesse
            compiuto la propria ferma.
               Il ministro della Guerra, oltre alla facoltà di dispensare dal compiere la fer-
            ma ai militari ascritti alla ferma minima, aveva quella di dispensare tutti, o in
            parte, gli arruolati nell’Esercito che si trovassero nelle condizioni fisiche di li-
            mitata idoneità al servizio militare e gli arruolati di più bassa statura. Poteva poi
            concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore a un sesto della
            ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali avessero frequentato, con
            esito favorevole, i corsi di istruzione premilitare; congedare per anticipazione,
            dopo un anno di servizio, i militari che fossero stati arruolati dopo essere stati
            rimandati quali rivedibili; anticipare l’invio in congedo illimitato della classe an-
            ziana, dopo il compimento dell’ultimo periodo di istruzione. Infine, erano previsti
            provvedimenti particolari a favore di determinate categorie di individui: speciali
            disposizioni vigevano, infatti, per la dispensa provvisoria dal servizio militare dei
            militari residenti all’estero, dei missionari e dei sacerdoti cattolici. Tali categorie
            di individui, però, erano obbligate a presentarsi alle armi per compiere la ferma
            ordinaria se le speciali condizioni determinanti la dispensa provvisoria fossero
            cessate entro un limite di età stabilito dalla legge; se, al compimento del suddetto
            limite di età, le citate speciali condizioni permanevano, gli individui venivano
            definitivamente dispensati dal compiere la ferma rimanendo solo obbligati a con-
            correre alla chiamata per mobilitazione.
               I distretti militari, già richiamati in relazione alle procedure per la chiama-
            ta alle armi, erano articolazioni periferiche dell’organizzazione territoriale del
            Regio esercito, erano organi che rappresentavano l’autorità militare in tutto ciò
            che concerneva il servizio di leva e provvedevano alla chiamata, all’amministra-
            zione e all’invio ai corpi degli iscritti di leva, alle spese di leva e alla rassegna
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            degli uomini in congedo. Inoltre, tenevano a ruolo tutti i militari  che, avendo
            ultimato la ferma, venivano inviati in congedo illimitato. Le funzioni più rilevan-
            ti assegnate ai distretti riguardavano quelle di comando (relazioni con autorità
            militari e civili, disciplina della forza in congedo e pratiche penali, assegnazione





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                Ciascun ruolo aveva un numero progressivo che doveva essere continuativo per la rotazio-
               ne di 20 anni e che rappresentava il numero di matricola del militare arruolato.
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