Page 272 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 272
272 Il RegIo eseRcIto e I suoI aRchIvI
1° gennaio di ciascun anno con la pubblicazione, da parte del capo dell’ammi-
nistrazione comunale (podestà), di un «manifesto» con il quale i giovani, che in
quell’anno avrebbero compiuto il 18° anno di età, venivano avvertiti dell’obbligo
che avevano di farsi iscrivere (personalmente o per mezzo dei genitori o dei tutori
ed entro lo stesso mese di gennaio) nella lista di leva del comune in cui avevano
legale domicilio. Qualche giorno dopo la pubblicazione del manifesto, il pode-
stà doveva far compilare le schede personali di tutti i giovani nati nel comune
e nell’anno cui la lista di leva si riferiva e dei giovani della stessa età che, pur
essendo nati altrove, fossero domiciliati o residenti nel comune. Di quest’ultimi
il podestà, onde evitare la doppia iscrizione nelle liste di leva, doveva dare comu-
nicazione ai podestà dei rispettivi comuni di nascita, chiedendo contemporanea-
mente una copia dell’atto di nascita dei giovani.
Sempre entro il mese di gennaio, dopo la compilazione delle schede personali
e dopo la cancellazione dei giovani deceduti o iscritti in altro comune, il podestà
doveva provvedere, sulla base delle citate schede, alla compilazione della lista
di leva, iscrivendovi i giovani in ordine alfabetico. In tale lista venivano iscritti
anche i giovani stranieri residenti nel comune che potevano, però, reclamare con-
tro l’avvenuta iscrizione e, in seguito a reclamo, il Ministero della guerra poteva
decidere o meno la loro cancellazione dalla lista.
Sempre nel mese di gennaio di ogni anno tutti gli agenti diplomatici e con-
solari all’estero dovevano far pervenire al Ministero della guerra gli elenchi dei
cittadini italiani residenti all’estero i quali, in base alla normativa di settore e per
ragioni di età, dovevano essere iscritti nelle liste di leva; successivamente il dica-
stero provvedeva a far aggiungere tali giovani nelle liste dei comuni interessati.
Nel corso dei primi 15 giorni del mese di febbraio, il podestà doveva pubbli-
care, nel comune di appartenenza, l’elenco dei giovani iscritti nella lista di leva e,
nel corso dello stesso mese, doveva registrare tutte le osservazioni, le dichiarazio-
ni e i reclami che gli venivano presentati per omissioni, false dichiarazioni o per
errori di qualunque specie. Nel mese di marzo, sempre a cura del podestà, la lista
di leva veniva posta al corrente con le nuove iscrizioni o cancellazioni ritenute
necessarie o con le modifiche derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami
eventualmente presentati.
Al termine di tutte le operazioni la lista veniva firmata dal podestà che, dopo
averla esaminata, la doveva trasmettere in copia autentica, entro i primi 10 giorni
di marzo, al commissario dell’ufficio di leva della rispettiva provincia, insieme
alle schede personali degli iscritti.
Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva e
sino a quello della verificazione definitiva da parte del consiglio di leva, il pode-
stà doveva tener conto di tutte le mutazioni che potevano accadere alla situazione
dei singoli iscritti, prendere nota di ogni variazione cui poteva andare soggetta la

