Page 273 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                273


               lista e provvedere all’iscrizione degli omessi che si fossero presentati spontanea-
               mente o che fossero stati scoperti o denunciati, dandone comunicazione al com-
               missario di leva al fine di aggiornare e allineare la copia della lista in possesso di
               quest’ultimo.
                  Le operazioni di leva («chiamata alla leva») venivano ordinate dal Ministero
               della guerra e avvenivano in due periodi di tempo: nel primo periodo, la cui durata
               era stabilita dal dicastero, aveva luogo la «sessione ordinaria» nella quale i con-
               sigli di leva o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedevano all’e-
               same personale e all’arruolamento degli iscritti ascrivendoli alla ferma di leva cui
               avevano titolo; nel secondo periodo, che durava fino all’apertura della leva suc-
               cessiva, i consigli di leva erano convocati in «sessione straordinaria», effettuavano
               l’esame personale e l’arruolamento degli iscritti per i quali tali operazioni non
               avevano avuto luogo durante la sessione ordinaria e procedevano all’iscrizione
               alla ferma riducibile o alla ferma minima per quegli arruolati che avessero provato
               di avervi titolo dopo la chiusura della predetta sessione ordinaria.
                  Ricevuto l’ordine del Ministero della guerra di eseguire la leva, i commissari
               di leva dovevano far pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia, un
               secondo «manifesto» con il quale si ordinava la leva e si indicavano il luogo, il
               giorno e l’ora in cui sarebbero state eseguite dal consiglio di leva o dalle com-
               missioni le operazioni per ciascun comune; nello stesso tempo in ogni comune
               doveva essere pubblicato, a cura del podestà, l’elenco nominativo degli iscritti
               chiamati alla leva.
                  All’inizio delle operazioni di leva di ciascun comune il consiglio di leva, o la
               commissione mobile, procedeva alla verifica della lista di leva del comune stesso,
               all’aggiunta, sulla lista, di quelle iscrizioni che il podestà aveva ulteriormente
               effettuato, alla cancellazione di quelle iscrizioni riconosciute come insussistenti
               e alla cancellazione degli iscritti che dovevano concorrere alla leva marittima. La
               lista così rettificata veniva letta a voce alta al fine di consentire ulteriori osserva-
               zioni da parte degli astanti. Ultimata tale verifica iniziava, da parte del consiglio
               di leva o della commissione mobile, la fase dell’esame personale e dell’arruo-
               lamento degli iscritti alla lista; fase che aveva come supporto la normativa sul
               reclutamento in vigore e gli elenchi delle imperfezioni e infermità che erano cau-
               sa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare e causa della limitazio-
               ne permanente dell’idoneità al servizio stesso. Inoltre, l’esame personale degli
               iscritti alla lista di leva avveniva per mezzo di medici che davano il loro parere
               sugli iscritti sottoposti a visita.
                  In seguito il consiglio di leva, o la commissione mobile, decideva sull’arruo-
               lamento degli iscritti, emettendo per ciascuno di essi uno dei seguenti giudizi:
               di «esclusione» per gli iscritti che erano risultati moralmente indegni; di «arruo-
               lamento» per coloro che possedevano la piena idoneità fisica; di «arruolamento
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