Page 274 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            con limitata idoneità» per coloro che si trovavano nelle condizioni previste dalla
            normativa di settore in vigore; di «rivedibilità», ovverosia di rimando alle leve
            successive, per gli iscritti che erano risultati di debole costituzione o affetti da
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            infermità considerate sanabili ; di «invio in osservazione» presso un ospedale
            militare per gli iscritti per i quali si riteneva necessario di accertare la sussistenza
            o la incurabilità di una malattia; di «riforma» per gli iscritti che, per infermità o
            per difetti fisici o intellettuali, non fossero risultati idonei, neppure limitatamente,
            al servizio militare, oppure fossero di statura minore al limite previsto dalla nor-
            mativa; di «renitenza» per coloro che, senza legittimo motivo, non si fossero pre-
            sentati all’esame personale e all’arruolamento nel giorno prefisso; di iscrizione
            alla «ferma riducibile» e alla «ferma minima» per coloro che erano stati arruolati
            e si trovavano in determinati casi specificati dalla normativa; di «rimando» per le
            ragioni previste sempre dalla normativa di settore.
               Contemporaneamente alla suddetta operazione, l’ufficiale delegato presso il
            consiglio di leva, o la commissione mobile, provvedeva alla compilazione dei
            fogli matricolari e al relativo invio al comando del distretto militare; alla com-
            pilazione dei fogli di congedo illimitato provvisorio; alla predesignazione delle
            reclute alle varie armi o specialità e alla relativa comunicazione al distretto mi-
            litare. Per parte dei commissari di leva tutte le decisioni dei consigli di leva, o
            delle commissioni mobili, dovevano essere riepilogate in apposito verbale e le
            decisioni prese a carico degli iscritti alle liste di leva dovevano essere riportate,
            integralmente, dalle schede sulle liste di leva e sui fogli matricolari .
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               Ultimate le operazioni di leva si procedeva all’effettiva «chiamata alle armi»
            che era ordinata dal Ministero della guerra il quale fissava anche le relative moda-
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            lità . In conseguenza di tale ordine i distretti militari, su cui si ritornerà in seguito,
            dovevano pubblicare, per mezzo dei municipi, un «manifesto» dal quale risulta-
            vano le modalità e la data di presentazione degli individui al distretto; inoltre, do-
            vevano provvedere all’invio agli interessati delle «cartoline precetto» contenenti
            l’indicazione del giorno nel quale i destinatari dovevano presentarsi al distretto.
               Il Ministero della guerra, qualche giorno dopo aver emanato l’ordine di chia-
            mata alle armi, trasmetteva ai comandi di distretto le «tabelle di assegnazione»



            210   Il rimando non poteva, però, estendersi oltre il secondo anno dopo quello della chiamata
               alla leva, periodo trascorso il quale gli iscritti che fossero risultati ancora inabili venivano
               riformati.
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                Le visite degli iscritti residenti all’estero erano regolate da speciali norme contenute nelle
               istruzioni per il servizio della leva all’estero.
            212   Gli iscritti di leva, dopo l’arruolamento, potevano essere mandati anche in congedo illimi-
               tato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; i renitenti, invece, erano sempre mandati
               sotto le armi subito dopo l’arruolamento. Inoltre, gli iscritti che credessero lesi i loro diritti
               potevano fare, secondo i casi specifici, ricorso ai tribunali o al Ministero della guerra.
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