Page 275 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                275


               sulla cui base i comandi provvedevano all’assegnazione definitiva del personale
               alle varie armi, corpi e servizi, tenendo presenti anche le predesignazioni fatte in
               sede di operazioni di leva dagli ufficiali delegati ai consigli di leva, o alle com-
               missioni mobili, e le disposizioni ministeriali emanate in materia.
                  Le reclute, giunte ai distretti, erano prima sottoposte a nuova visita medica
               finalizzata al controllo del grado di idoneità già accertato durante la leva; erano in
               seguito avviate ai corpi di destinazione, accompagnate dai rispettivi fogli matri-
               colari, provviste di viveri di viaggio e di oggetti di equipaggiamento.
                  I militari di leva aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento e allievi
               sottufficiali dovevano fare, in occasione della chiamata, domanda di ammissione
               a tali corsi ed erano lasciati in congedo fino all’apertura dei corsi stessi.
                  La «ferma» era quella parte dell’obbligo del servizio militare che si compiva
               sotto le armi o per chiamata d’autorità («ferma di leva») o per propria elezione
               («ferma speciale»). Tale obbligo era attribuito agli arruolati nel Regio esercito in
               tre diverse misure, su cui abbiamo già dato alcuni cenni: «ferma ordinaria» per gli
               arruolati che non avessero titolo all’iscrizione ad altra ferma di leva e con durata
               stabilita per legge; «ferma riducibile» per gli arruolati che si trovassero nelle condi-
               zioni speciali previste dalla legge e con una durata varia determinata dal Ministero
               della guerra ma mai inferiore a un preciso arco temporale previsto dalla legge;
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               «ferma minima» per altri specifici casi e con una durata stabilita dalla legge .
                  Oltre alla graduazione dell’obbligo di servizio alle armi, testimoniato dalle
               diverse tipologie di «ferme», erano presenti ulteriori «temperamenti» (ritardi, rin-
               vii, riduzioni e dispense), finalizzati sempre alla tutela dell’istituzione militare e
               alla tutela degli interessi generali dello Stato e della società.
                  Negli anni Trenta del Novecento, ad esempio, il Ministero della guerra poteva
               concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino
               al 26° anno di età a quei militari che fossero studenti di università o di istituti
               assimilati a quest’ultime, studenti degli istituti superiori di belle arti e di musica
               e studenti delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali; tale beneficio
               veniva però concesso solo a condizione che i militari interessati fossero in pos-
               sesso del titolo di istruzione premilitare. Il ritardo poteva poi essere concesso
               (non più di due volte però) anche ai militari che fossero alunni di scuole medie
               superiori o assimilate e che si trovassero in determinate condizioni previste dalla
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               legge e ai giovani avviati al sacerdozio .



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                   Gli effetti dell’iscrizione alla ferma minima e alla ferma riducibile potevano essere sospesi
                  in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale.
               214   Cessate le condizioni e i titoli del ritardo coloro che ne avevano usufruito erano tenuti a
                  iniziare il servizio militare con la prima classe di leva chiamata alle armi per compiere la
                  ferma ordinaria.
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