Page 270 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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tutti i cittadini dello Stato fossero soggetti alla leva, anche nel caso in cui avessero
acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima
del 31 dicembre dell’anno in cui compivano il 55° anno di età. Erano soggetti
alla leva anche coloro che, sebbene avessero perso la cittadinanza italiana, erano
comunque rimasti obbligati al servizio militare in base alle leggi vigenti in ma-
teria di cittadinanza e, ancora, coloro che risiedevano nel Regno e non avessero
la cittadinanza italiana né quella di altro Stato. Non erano invece sottoposti alla
leva coloro che possedevano la cittadinanza italiana non comprendente, però, il
godimento dei diritti politici; coloro che avevano acquistato la cittadinanza ita-
liana senza obblighi di servizio militare; i cittadini italiani delle isole dell’Egeo
e delle Colonie italiane in base alle leggi ad essi relative allora in vigore. Infine,
erano esclusi dal servizio militare e non potevano far parte del Regio esercito i
condannati alla pena dell’ergastolo e alle pene che avessero per effetto l’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici.
Ciascuna classe di leva comprendeva tutti i maschi nati dal primo all’ultimo
giorno di uno stesso anno e la chiamata alle armi avveniva nell’anno in cui gli
iscritti alla classe compivano il 20° anno di età, poi elevato al 21° anno; in caso
di esigenze straordinarie le classi potevano essere chiamate alla leva e alle armi
anche prima dei suddetti termini.
Coloro che nel concorso alla leva fossero stati riconosciuti per condizioni fi-
siche idonei (pienamente o limitatamente) al servizio alle armi dovevano essere
tutti arruolati nell’Esercito e iscritti nei ruoli militari della classe dell’anno in cui
erano nati. Gli iscritti di leva arruolati erano personalmente obbligati al servizio
militare dal giorno dell’arruolamento sino al 31 dicembre dell’anno in cui compi-
vano il 55° anno di età, salvo eccezioni previste dalle leggi in materia. L’obbligo
di servizio veniva soddisfatto dai militari in parte sotto le armi (ferma) e in parte
rimanendo a disposizione in congedo limitato. Infine, nessun cittadino italiano
soggetto all’obbligo della leva poteva essere ammesso a pubblico ufficio se non
dava prova di aver soddisfatto l’obbligo stesso o, qualora la sua classe non fosse
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stata ancora chiamata, di aver chiesto l’iscrizione nelle liste di leva .
Come già accennato i cittadini italiani potevano essere ammessi a contrarre
volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro
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Altre disposizioni riguardavano il passaggio dalle liste della leva di terra a quelle della
leva di mare; l’assegnazione di parte degli arruolati al servizio della Marina e dell’Aero-
nautica; gli arruolati nella Regia guardia di finanza e la loro iscrizione nei ruoli matrico-
lari dell’Esercito; l’arruolamento degli iscritti della leva di terra nelle legioni libiche della
MVSN; la concessione del passaporto agli iscritti di leva che si recavano all’estero; l’e-
migrazione dei militari che avessero compiuto la ferma loro spettante o che fossero stati
dispensati dal compierla o, ancora, fossero vincolati alla ferma minima di 3 mesi.

