Page 265 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 265
sione militare gli appartenenti alle Guardie di pubblica sicurezza, alla Guardia di
finanza e alle Guardie carcerarie, condannati dai tribunali a una delle dette pene.
Erano pure ammessi gli individui provenienti da corpi ordinati militarmente non
dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, condannati
da tribunali militari in seguito a reati commessi mentre erano incorporati nelle
compagnie di disciplina di punizione.
Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena, oltre ad essere
reparti di punizione e di pena, erano anche istituti di correzione finalizzati, perciò,
a modificare e «migliorare» la morale dei militari incorporati tramite il lavoro,
l’istruzione, la vigilanza continua, la ricompensa a chi si comportava bene, la
severità verso chi si comportava male e la repressione di qualunque contravven-
zione alle regole stabilite. Dipendevano, come i reparti d’ogni altro corpo, dal
proprio comandante che aveva il titolo di «comandante degli stabilimenti militari
di pena».
All’inizio del Novecento sotto l’appellativo generico di «stabilimenti militari
di pena» erano compresi il Comando degli stabilimenti militari di pena, autorità
superiore dirigente per l’andamento tecnico, disciplinare e amministrativo di tutti
i reparti dipendenti; il corpo disciplinare, costituito da compagnie di disciplina di
punizione e da compagnie di disciplina speciali; le case penali militari (Carcere
militare di Napoli), i reclusori militari (1° Reclusorio militare di Peschiera e 2°
Reclusorio militare di Gaeta) e le carceri militari preventive (suddivise in carceri
militari di 1ª categoria con sede ad Alessandria, Firenze, Milano, Napoli, Roma e
Venezia; di 2ª categoria con sede ad Ancona, Bari, Bologna, Messina, Palermo e
Piacenza; di 3ª categoria con sede a Cagliari).
Le compagnie di disciplina di punizione incorporavano i militari dell’Esercito
che erano incorsi nelle mancanze previste dalle norme sulla disciplina militare
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allora vigenti , i militari della Marina e gli individui dei corpi ordinati militar-
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Tali norme prevedevano che dovessero essere transitati nelle compagnie di disciplina i sol-
dati che, esauriti a loro riguardo tutti i mezzi disciplinari, persistevano nella cattiva con-
dotta, dando prova di non essere suscettibili di ravvedimento; i militari di truppa che si era-
no macchiati di colpe aventi carattere considerato indecoroso, quali la pederastia, tentativo
di stupro, camorra, indelicatezza, pubblica medicazione, infermità simulate per avere la
riforma e quando siffatte colpe non rientravano nel campo della legge penale; coloro che
si erano resi colpevoli di propositi sovversivi contro le istituzioni nazionali e che avessero
partecipato direttamente o indirettamente a qualche associazione avversa alle predette isti-
tuzioni e quando tali colpe non fossero punibili o punite come reati; coloro che, dopo aver
subito una condanna al carcere o alla reclusione, fossero ritenuti, per la natura del reato
commesso, meritevoli di rientrare nel corpo; coloro che i comandanti di corpo, per qual-
che causa eccezionale e non contemplata nei precedenti casi, credevano utile, nell’interes-
se della disciplina, proporre per l’assegnazione nelle compagnie di punizione; i caporali e

