Page 261 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 261
dai tribunali di piazzaforte; dai tribunali di territori in stato di guerra; e, infine,
dai tribunali straordinari.
I tribunali di guerra presso i corpi d’armata e presso le minori grandi unità
mobilitate dovevano avere sede, possibilmente, nella stessa località del comando
della grande unità di cui erano un elemento costitutivo e che seguivano in tutte
le sue dislocazioni; le sedi degli altri tribunali venivano determinate dal Riparto
disciplina, avanzamento e giustizia militare.
I tribunali erano composti da 2 uffici, ossia quello del collegio giudicante, con
a capo il presidente, e quello del pubblico ministero, con a capo l’avvocato mi-
litare; dipendevano, per la parte disciplinare, esclusivamente dal comando della
grande unità (o piazza) o dall’intendenza cui appartenevano e di cui facevano par-
te integrante. Il suddetto comando riceveva le relazioni e i rapporti dell’avvocato
militare sulle denunce e sui reati più gravi, sull’esito dei giudizi e sulla legalità
delle sentenze; riceveva dal presidente del tribunale i rapporti periodici relativi al
collegio giudicante e alle esigenze di ordine pratico (su locali e udienze).
E, ancora, i comandanti delle grandi unità (o piazze) e gli intendenti che ave-
vano tribunali erano tenuti a esercitare un’assidua vigilanza sul retto funziona-
mento della giustizia; dovevano, dopo aver avuto la denuncia dei reati e sentito il
parere dell’avvocato militare, dare l’ordine di procedere o di non procedere; do-
vevano, in seguito a condanna, dare l’ordine di eseguire la sentenza o di sospen-
derne l’esecuzione; davano parere motivato sulle istanze di grazia che inviavano
al Riparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando supremo o
che ricevevano da detto Riparto; dovevano informare il Riparto disciplina, avan-
zamento e giustizia militare su tutti i fatti che interessavano la giustizia militare.
Il presidente del collegio giudicante del tribunale era nominato dal Comando
supremo, specificatamente dal Riparto disciplina, avanzamento e giustizia mili-
tare; le sue funzioni nello svolgimento del processo iniziavano dopo il deposito
dell’atto di accusa formulato dall’avvocato generale e cessavano con la pronuncia
della sentenza; fissava le udienze, d’intesa con l’avvocato militare; in tutti gli
atti che richiedevano competenza legale, era coadiuvato dal segretario, sebbene
quest’ultimo facesse parte dell’Ufficio dell’avvocato militare.
L’avvocato militare, capo dell’Ufficio del pubblico ministero del tribunale,
aveva il dovere di vegliare e richiedere che tutte le regole di procedura fosse-
ro osservate e che il dibattimento fosse condotto a norma di legge. Inoltre, era
responsabile della polizia del carcere militare dipendente e della traduzione e
assegnazione ai luoghi di pena.
Per le truppe di grandi unità mobilitate la competenza dei tribunali veniva
determinata dal criterio personale della dipendenza dell’imputato: così, in qua-
lunque luogo della zona di guerra questo avesse commesso il reato, era comunque
competente il tribunale di guerra della grande unità cui era assegnato nel giorno
del commesso reato. I tribunali delle grandi unità avevano competenza, nei terri-

