Page 260 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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Nel 1931 la presidenza dei tribunali militari territoriali veniva affidata a un
ufficiale generale di brigata e veniva istituita, al posto del consigliere di Stato, la
figura del consigliere relatore del Tribunale supremo militare.
Per rispondere alle necessità della mobilitazione e per rendere immediatamen-
te funzionanti, in caso di guerra, i tribunali militari, veniva istituito, nel 1935, il
Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, distinto nei ruoli ordi-
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nario, di riserva e ausiliario , divisi, a loro volta, nella categoria magistrati e in
quella di cancellieri.
Un’idea sul funzionamento della giustizia militare nel Regio esercito ci viene
fornita dall’analisi di due momenti storici precisi, gli anni della Prima guerra
mondiale e gli anni Trenta del Novecento, scelti a titolo esemplificativo.
Nel 1917 la direzione del servizio della giustizia militare in tempo di guerra e
presso l’Esercito mobilitato in zona di guerra veniva affidata al Riparto disciplina,
avanzamento e giustizia militare del Comando supremo, a capo del quale veniva
preposto, in rappresentanza del capo di Stato maggiore dell’Esercito, un ufficiale
generale, con rango di comandante di corpo d’armata, coadiuvato da un ufficiale
superiore con funzioni di capo ufficio. Al Riparto erano anche addetti, per quanto
si riferiva all’amministrazione della giustizia, uno o due avvocati militari, coadiu-
vati da quel numero di segretari e ufficiali stabiliti da capo Riparto. Quest’ultimo,
per le questioni giudiziarie più importanti, doveva sentire il parere o prendere
accordi con l’avvocato generale militare; per le ispezioni e per le altre funzioni
poteva avvalersi della collaborazione del vice avvocato generale militare.
In relazione all’esercizio della giustizia militare in zona di guerra, il Riparto
disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando supremo doveva sot-
toporre al capo di Stato maggiore dell’Esercito i decreti per l’istituzione dei tri-
bunali di guerra; decidere la destinazione degli ufficiali che esercitavano le fun-
zioni giudiziarie, sia che si trattasse di funzionari di carriera posti a disposizione
del Comando supremo dal Ministero della guerra sia che si trattasse di ufficiali
dell’Esercito; esercitare la sorveglianza sull’andamento dei tribunali di guerra;
emanare norme atte ad assicurare l’uniforme applicazione della legge; determi-
nare la competenza dei diversi tribunali e decidere sui conflitti di competenza fra
i tribunali di guerra; esaminare le istanze di grazia per proporre al capo di Stato
maggiore dell’Esercito quelle meritevoli di essere sottoposte al re.
La giustizia militare era amministrata dai tribunali di guerra, costituiti dai tri-
bunali di corpo d’armata e da tribunali istituiti presso le minori grandi unità mo-
bilitate; dai tribunali di tappa, direttamente dipendenti dalle intendenze d’armata;
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I primi due ruoli venivano costituiti fin dal tempo di pace, il terzo solo in caso di mobilita-
zione.

