Page 259 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 259
L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 259
Le modifiche apportate, nel 1848, al citato codice, abolivano i consigli di guer-
ra misti, attribuendo, salvo alcune eccezioni, la giurisdizione da essi esercitata ai
tribunali ordinari; sopprimevano, in tempo di pace, i consigli subitanei; e, infine,
introducevano la prescrizione che, in tempo di guerra, la giustizia penale militare
dovesse essere amministrata dai consigli di guerra permanenti.
Le origini della giustizia militare dell’Esercito italiano risalgono alla legisla-
zione in materia dello Stato sardo, promulgata da Vittorio Emanuele II nel 1859,
che abrogava l’Uditore generale di guerra e che rimase in vigore anche nei primi
anni del Regno d’Italia. In particolare, il nuovo codice penale militare prevedeva
una giustizia militare amministrata dal Tribunale supremo di guerra, da commis-
sioni di inchiesta e dai tribunali militari. Il primo, era destinato a sapere dei ricorsi
202
in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari . Successivamente,
con la codificazione penale militare del 1869, assumeva il nome di Tribunale
supremo di guerra e di marina e, dal 1923, quella di Tribunale supremo militare.
Le commissioni di inchiesta avevano il compito di istruire i procedimenti penali,
raccogliere le prove e proporre le eventuali sanzioni. Infine, i tribunali militari,
territoriali o presso le truppe, avevano il compito di giudicare ed erano composti
da 6 ufficiali in servizio, compreso il presidente avente il grado di colonnello o
di tenente colonnello, assistiti nelle deliberazioni da un segretario cui spettava
l’estensione della sentenza. L’Ufficio del pubblico ministero presso i tribunali mi-
litari veniva affidato a un avvocato fiscale militare, facente capo all’avvocato ge-
nerale militare che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale
supremo militare di guerra.
Dopo il 1859, le esigenze emerse durante le varie guerre d’Indipendenza e il
Primo conflitto mondiale, determinarono la costituzione di tribunali di guerra in
zona territoriale, di corpo d’armata mobilitato, d’armata, di tappa, marittimi, di
piazzaforte e all’estero. Allo svolgimento delle attività di tali organi giurisdizio-
nali concorrevano, con il personale della giustizia militare militarizzato nel 1916,
magistrati ordinari con assimilazione di grado militare e ufficiali laureati in legge.
Nel 1918 il personale della giustizia militare, suddiviso nelle categorie del
servizio attivo permanente e di complemento, entrava a far parte dell’Esercito e
la figura del segretario estensore veniva sostituita, nel collegio giudicante, da un
giudice relatore, magistrato militare con voto deliberativo.
Nel 1923 il numero dei tribunali militari tornava ad essere quello anteriore alla
Grande guerra, il personale della giustizia militare cessava di far parte dell’Eser-
cito e veniva istituito il ruolo dei cancellieri militari.
202
Inoltre, all’avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra venivano as-
segnate le competenze in precedenza attribuite all’uditore generale di guerra.

