Page 474 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            concessione dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi; i registri di
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            conto  corrente  riferentisi  alle  spese  contrattuali .  Dovevano  essere  eliminati
            dopo 20 anni i registri di protocollo, i registri degli atti deliberativi dei soppressi
            consigli di amministrazione e quelli delle disposizioni amministrative del gesto-
            re; dopo 30 anni gli atti sanitari, i giornali di cassa, le pratiche riguardanti gli
            infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità amministrative.
               Per quanto atteneva alla documentazione sul personale, lo scarto dopo 10 anni
            veniva stabilito anche per i documenti matricolari, il carteggio e gli atti sullo
            stato di avanzamento degli ufficiali e sui provvedimenti disciplinari . Dal mace-
                                                                       236
            ro si escludevano, però, il primo esemplare degli stati di servizio degli ufficiali,
            custodito dal Ministero della guerra, e il ruolo matricolare, per i quali si prescri-
            veva il versamento agli Archivi di Stato, rispettivamente 10 anni dopo la morte
            dell’ufficiale e 10 anni dopo la morte dell’ultimo ufficiale iscritto in ogni singo-
            lo volume .
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               Libreria dello Stato, 1925.
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                I dieci anni decorrevano dalla completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro.
            236   I dieci anni partivano dall’anno in cui l’ufficiale cessava di appartenere ai ruoli dell’Esercito
               o era deceduto.
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                Come segnalato, già in precedenza erano state date disposizioni, da parte del dicastero
               della Guerra, sul versamento delle carte agli Archivi di Stato. Per le liste di leva e di
               estrazione e per i registri sommari delle decisioni dei consigli di leva, relativi a classi
               prosciolte da ogni servizio, ricordiamo la circolare 24 giu. 1889, n. 40250, riconfermata,
               nel contenuto, dal Regolamento sul reclutamento del Regio esercito approvato con il r.d.
               6 giu. 1940, n. 1481. C. laMioni, Gli uffici di leva dall’Unità d’Italia. Le istituzioni e la
               documentazione all’Archivio di Stato di Firenze, in «Popolazione e storia», III (2002),
               2, pp. 127-153; id., La documentazione dell’Ufficio di leva di Firenze. Classi di nascita
               1842-1939, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., III (2007), 2, pp. 253-300, in part.
               pp.  279-280;  id.,  La  documentazione  sulle  leve  e  gli Archivi  di  Stato.  Un  esempio  di
               trasmissione archivistica, in soCietà  italiana  di  deMoGrafia  storiCa, Statura, salute e
               migrazioni. Le leve militari italiane, a cura di C.a. Corsini, Udine, Forum, 2008 (SIDeS-
               Società italiana di demografia storica), pp. 227-237, in part. 236-237. Per gli archivi in
               generale, con l’ordine di servizio del 24 mag. 1914, il ministro della Guerra, dopo aver
               richiamato  all’osservanza  delle  norme  interne  sulla  tenuta  dei  documenti  di  carattere
               contabile, disponeva, per tutti gli altri documenti, il «rigoroso» rispetto di alcuni articoli del
               regolamento per gli Archivi di Stato del 1911, approvato con r.d. n. 1163, e, precisamente,
               dell’art. 66 (versamento agli Archivi di Stato degli atti delle magistrature giudiziarie e delle
               amministrazioni statali periferiche non più occorrenti all’attività ordinaria e degli atti delle
               magistrature, amministrazioni e corporazioni cessate), dell’art. 69 (tenuta degli atti dei
               tribunali e degli uffici amministrativi nella fase semiattiva e procedura relativa allo scarto
               dei documenti), dell’art. 70 (termini temporali del versamento), 72 (tenuta degli atti con
               carattere riservato e termini temporali del versamento) e dell’art. 102 (versamento degli
               strumenti di corredo coevi alla documentazione, redazione dell’inventario degli atti versati
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