Page 474 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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concessione dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi; i registri di
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conto corrente riferentisi alle spese contrattuali . Dovevano essere eliminati
dopo 20 anni i registri di protocollo, i registri degli atti deliberativi dei soppressi
consigli di amministrazione e quelli delle disposizioni amministrative del gesto-
re; dopo 30 anni gli atti sanitari, i giornali di cassa, le pratiche riguardanti gli
infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità amministrative.
Per quanto atteneva alla documentazione sul personale, lo scarto dopo 10 anni
veniva stabilito anche per i documenti matricolari, il carteggio e gli atti sullo
stato di avanzamento degli ufficiali e sui provvedimenti disciplinari . Dal mace-
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ro si escludevano, però, il primo esemplare degli stati di servizio degli ufficiali,
custodito dal Ministero della guerra, e il ruolo matricolare, per i quali si prescri-
veva il versamento agli Archivi di Stato, rispettivamente 10 anni dopo la morte
dell’ufficiale e 10 anni dopo la morte dell’ultimo ufficiale iscritto in ogni singo-
lo volume .
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Libreria dello Stato, 1925.
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I dieci anni decorrevano dalla completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro.
236 I dieci anni partivano dall’anno in cui l’ufficiale cessava di appartenere ai ruoli dell’Esercito
o era deceduto.
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Come segnalato, già in precedenza erano state date disposizioni, da parte del dicastero
della Guerra, sul versamento delle carte agli Archivi di Stato. Per le liste di leva e di
estrazione e per i registri sommari delle decisioni dei consigli di leva, relativi a classi
prosciolte da ogni servizio, ricordiamo la circolare 24 giu. 1889, n. 40250, riconfermata,
nel contenuto, dal Regolamento sul reclutamento del Regio esercito approvato con il r.d.
6 giu. 1940, n. 1481. C. laMioni, Gli uffici di leva dall’Unità d’Italia. Le istituzioni e la
documentazione all’Archivio di Stato di Firenze, in «Popolazione e storia», III (2002),
2, pp. 127-153; id., La documentazione dell’Ufficio di leva di Firenze. Classi di nascita
1842-1939, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., III (2007), 2, pp. 253-300, in part.
pp. 279-280; id., La documentazione sulle leve e gli Archivi di Stato. Un esempio di
trasmissione archivistica, in soCietà italiana di deMoGrafia storiCa, Statura, salute e
migrazioni. Le leve militari italiane, a cura di C.a. Corsini, Udine, Forum, 2008 (SIDeS-
Società italiana di demografia storica), pp. 227-237, in part. 236-237. Per gli archivi in
generale, con l’ordine di servizio del 24 mag. 1914, il ministro della Guerra, dopo aver
richiamato all’osservanza delle norme interne sulla tenuta dei documenti di carattere
contabile, disponeva, per tutti gli altri documenti, il «rigoroso» rispetto di alcuni articoli del
regolamento per gli Archivi di Stato del 1911, approvato con r.d. n. 1163, e, precisamente,
dell’art. 66 (versamento agli Archivi di Stato degli atti delle magistrature giudiziarie e delle
amministrazioni statali periferiche non più occorrenti all’attività ordinaria e degli atti delle
magistrature, amministrazioni e corporazioni cessate), dell’art. 69 (tenuta degli atti dei
tribunali e degli uffici amministrativi nella fase semiattiva e procedura relativa allo scarto
dei documenti), dell’art. 70 (termini temporali del versamento), 72 (tenuta degli atti con
carattere riservato e termini temporali del versamento) e dell’art. 102 (versamento degli
strumenti di corredo coevi alla documentazione, redazione dell’inventario degli atti versati