Page 475 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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La tuteLa, La conservazione e La fruizione degLi archivi deL regio esercito 475
E, ancora, tempi differenti di custodia venivano dettati per i libretti personali
degli ufficiali: il primo esemplare del libretto degli ufficiali provenienti da s.p.e.
e il primo esemplare del libretto degli ufficiali provenienti dalle categorie in
congedo, entrambi conservati dal Ministero della guerra, dovevano essere invia-
ti al macero, rispettivamente dopo 10 e 5 anni dalla data in cui l’ufficiale aveva
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cessato di appartenere ai ruoli dell’Esercito .
Infine, il primo esemplare del libretto personale dei generali, dei colonnelli e
degli ufficiali superiori, già comandanti in guerra di reggimento o di unità corri-
spondente, andava inviato, dopo 25 anni dalla cessazione dai ruoli della Forza
armata, dal dicastero della Guerra all’Ufficio storico del Corpo di Stato maggio-
re che poteva conservare i libretti per il tempo ritenuto necessario, a seconda
dello «speciale interesse» dell’ufficiale .
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L’anno successivo, con la circolare n. 258, l’Ispettorato generale amministra-
tivo modificava parzialmente la circolare n. 634. Tra la documentazione da con-
servare per 5 anni venivano introdotti anche il carteggio delle società di tiro a
segno nazionali e i fascicoli personali degli allievi delle scuole militari. Sempre
in merito allo stesso tempo di tenuta si stabiliva che i giornali di contabilità e i
ruolini prodotti nel corso degli esercizi finanziari 1914-1915/1920-1921 doveva-
no essere custoditi fino a tutto l’esercizio 1934-1935.
Inoltre, tra i documenti da eliminare dopo 20 anni venivano aggiunti gli atti
sulla concessione dei sussidi e dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari
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richiamati alle armi ; il carteggio su specifiche distinzioni di guerra (croci al
merito di guerra, distintivi d’onore dei mutilati, medaglie di benemerenze di
e del verbale di versamento). Cfr. Direzione generale servizi logistici ed amministrativi,
Disposizioni varie. Conservazione degli atti d’ufficio, 24 mag. 1914, n. 219, a firma, per
il ministro [della Guerra], del gen. Giulio Cesare Tassoni, in «Giornale militare ufficiale»,
(1914), dispensa 24ª, pp. 654-656, testo anche in Italia-Archivi militari correnti, in «Gli
Archivi italiani», I (1914), 3-4, rubrica Notizie, pp. 164-165.
238 Le stesse regole erano indicate per il secondo esemplare di tutti i libretti custoditi dai
comandi e dai corpi.
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Ogni anno, sotto la responsabilità diretta dei capi dei singoli uffici, dovevano essere
esaminati i carteggi degli anni precedenti agli ultimi cinque al fine di stabilire quali, in
base alla circolare n. 634, potevano essere eliminati e, tra questi, quelli da vendere, «senza
inconvenienti», e quelli, invece, da distruggere. Il ricavo effettuato dalla vendita doveva
essere versato a favore dell’Erario. Cfr. circolare Ispettorato generale amministrativo,
Disposizioni varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio,
17 ott. 1929, n. 634, a firma del ministro della Guerra Pietro Gazzera, in «Giornale
militare ufficiale», (1929), dispensa 54ª, pp. 2559-2553. Inoltre, cfr. AUSSME, L 3. Studi
particolari, b. 301 (già 305), fasc. 3, s.fasc. «Circolari relative alla raccolta e conservazione
del carteggio di valore storico, 1915-1935».
240 Atti in parte già oggetto di regolamentazione nella circolare n. 634 del 1929.