Page 476 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            volontari, medaglie commemorative); i ruolini degli allievi delle scuole militari;
            i documenti matricolari, i fascicoli personali e, in genere, tutto il carteggio rela-
            tivo agli impiegati civili e agli operai permanenti delle amministrazioni militari
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            dipendenti , ad eccezione dei primi originali degli stati matricolari che, dopo
            tale termine, dovevano essere versati agli Archivi di Stato. Per di più, a quest’ul-
            timi istituti doveva essere inviata, dopo 10 anni dalla data di decesso, la cartella
            individuale degli ufficiali.
               Nella sezione dedicata alle carte da eliminare dopo 30 anni venivano introdot-
            te, rispetto alla circolare del 1929, nuove tipologie documentarie: i registri degli
            atti  deliberativi  dei  soppressi  consigli  d’amministrazione  e  delle  disposizioni
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            amministrative  del  gestore ;  gli  atti  medico-legali,  ad  eccezione  dei  verbali
            delle commissioni ospedaliere, le dichiarazioni che ne facevano le veci, compi-
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            late secondo il d.lgt. 28 lug. 1918, n. 1274 , e, in genere, tutti gli atti medico-
            legali inerenti agli invalidi di guerra che andavano sempre conservati; le pratiche
            riguardanti  gli  infortuni  e  relativi  indennizzi  e  gli  addebiti  per  responsabilità
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            amministrative .
               Di carattere generale una circolare del Ministero della guerra del giugno 1943
            riguardante le carte degli enti mobilitati. Nel dettaglio, si stabiliva che i comandi
            di grandi unità e di corpo e i direttori di servizio dovevano depositare, presso i
            rispettivi centri di mobilitazione, tutto il carteggio, di qualsiasi natura, «quando
            ritenuto ingombrante e non indispensabile»; i registri delle disposizioni ammini-



            241   I  venti  anni  decorrevano  dall’anno  in  cui  l’impiegato  o  l’operaio  avevano  cessato  il
               servizio.
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                Nella circolare n. 634 del 1929 si prevedeva il loro scarto dopo un periodo ventennale.
            243   All’art. 12 del decreto luogotenenziale, con il quale si riordinavano le procedure medico-
               legali, veniva stabilito che, in difetto del processo verbale del consiglio di amministrazione,
               di cui all’art. 34 del Regolamento delle pensioni civili e militari del 1895, poteva valere
               una dichiarazione dalla quale risultava che l’infermità, la ferita o la lesione, era avvenuta
               durante la permanenza in zona di guerra o fuori di essa ma per cause attinenti alla guerra.
               Tale  dichiarazione  doveva  essere  rilasciata  dal  comandante  del  corpo  o  reparto  dove
               prestava servizio il militare; dal direttore dell’ospedale militare se il militare era ricoverato
               in uno stabilimento sanitario; dal comandante della nave per i militari della Regia marina
               imbarcati al momento dell’incidente.
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                La circolare si chiudeva con delle «Avvertenze» contenenti sommari criteri di ordinamento
               e tenuta della documentazione non destinata, in base alle indicazioni della disposizione,
               alla  distruzione.  In  particolare,  il  carteggio  doveva  essere  classificato  per  materia,  la
               corrispondenza ordinata cronologicamente per anno solare, i registri e i documenti contabili
               sistemati  per  esercizio  finanziario.  Cfr.  circolare  Ispettorato  generale  amministrativo,
               Disposizioni varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio, 1
               mag. 1930, n. 258, a firma del ministro della Guerra Pietro Gazzera, in «Giornale militare
               ufficiale», (1930), dispensa 24ª, pp. 885-887.
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