Page 476 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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volontari, medaglie commemorative); i ruolini degli allievi delle scuole militari;
i documenti matricolari, i fascicoli personali e, in genere, tutto il carteggio rela-
tivo agli impiegati civili e agli operai permanenti delle amministrazioni militari
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dipendenti , ad eccezione dei primi originali degli stati matricolari che, dopo
tale termine, dovevano essere versati agli Archivi di Stato. Per di più, a quest’ul-
timi istituti doveva essere inviata, dopo 10 anni dalla data di decesso, la cartella
individuale degli ufficiali.
Nella sezione dedicata alle carte da eliminare dopo 30 anni venivano introdot-
te, rispetto alla circolare del 1929, nuove tipologie documentarie: i registri degli
atti deliberativi dei soppressi consigli d’amministrazione e delle disposizioni
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amministrative del gestore ; gli atti medico-legali, ad eccezione dei verbali
delle commissioni ospedaliere, le dichiarazioni che ne facevano le veci, compi-
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late secondo il d.lgt. 28 lug. 1918, n. 1274 , e, in genere, tutti gli atti medico-
legali inerenti agli invalidi di guerra che andavano sempre conservati; le pratiche
riguardanti gli infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità
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amministrative .
Di carattere generale una circolare del Ministero della guerra del giugno 1943
riguardante le carte degli enti mobilitati. Nel dettaglio, si stabiliva che i comandi
di grandi unità e di corpo e i direttori di servizio dovevano depositare, presso i
rispettivi centri di mobilitazione, tutto il carteggio, di qualsiasi natura, «quando
ritenuto ingombrante e non indispensabile»; i registri delle disposizioni ammini-
241 I venti anni decorrevano dall’anno in cui l’impiegato o l’operaio avevano cessato il
servizio.
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Nella circolare n. 634 del 1929 si prevedeva il loro scarto dopo un periodo ventennale.
243 All’art. 12 del decreto luogotenenziale, con il quale si riordinavano le procedure medico-
legali, veniva stabilito che, in difetto del processo verbale del consiglio di amministrazione,
di cui all’art. 34 del Regolamento delle pensioni civili e militari del 1895, poteva valere
una dichiarazione dalla quale risultava che l’infermità, la ferita o la lesione, era avvenuta
durante la permanenza in zona di guerra o fuori di essa ma per cause attinenti alla guerra.
Tale dichiarazione doveva essere rilasciata dal comandante del corpo o reparto dove
prestava servizio il militare; dal direttore dell’ospedale militare se il militare era ricoverato
in uno stabilimento sanitario; dal comandante della nave per i militari della Regia marina
imbarcati al momento dell’incidente.
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La circolare si chiudeva con delle «Avvertenze» contenenti sommari criteri di ordinamento
e tenuta della documentazione non destinata, in base alle indicazioni della disposizione,
alla distruzione. In particolare, il carteggio doveva essere classificato per materia, la
corrispondenza ordinata cronologicamente per anno solare, i registri e i documenti contabili
sistemati per esercizio finanziario. Cfr. circolare Ispettorato generale amministrativo,
Disposizioni varie. Norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio, 1
mag. 1930, n. 258, a firma del ministro della Guerra Pietro Gazzera, in «Giornale militare
ufficiale», (1930), dispensa 24ª, pp. 885-887.