Page 510 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            dei corpi e agli studi – negli anni 1943-1944, veniva portato al nord.
               Tra le altre cause di distruzione delle carte militari inseriamo, come ipotesi,
            anche la tutela del «segreto militare» che rientrava tra i doveri particolari del
            militare specie in guerra e aveva conseguenze, oltre che disciplinari, sulla con-
            servazione delle carte. Ad esempio, nel Servizio in guerra del 1937 tra le dispo-
            sizioni inserite nel capo I, Disciplina di guerra, vi era quella relativa al segreto
            militare  la  cui  tutela  era  vitale  per  finalità  strategiche  tanto  che  si  arrivava  a
            sancire anche la distruzione della documentazione operativa: «9. Il militare, in
            procinto  di  cadere  prigioniero,  deve  distruggere  immediatamente  i  documenti
            che avesse con sé e la cui conoscenza potrebbe essere utile al nemico (ordini,
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            avvisi, carte topografiche, regolamenti, ecc.)» . Anzi, visto che la conservazio-
            ne del segreto era requisito fondamentale per il successo di qualsiasi operazione,
            veniva proibito di portare in linea o in località comunque esposte, salvo che per
            necessità dell’azione, direttive, ordini, documenti e pubblicazioni aventi caratte-
            re operativo o di carattere comunque «segreto», non solo in originale e in copia
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            ma anche in forma di stralcio, riassunto e di memoria personale .
               Disposizioni al riguardo erano presenti nello stesso codice penale militare di
            guerra che prevedeva, in caso di omessa distruzione di ordini e dispacci da parte
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            del militare in pericolo di essere catturato dal nemico, la pena della reclusione .
               La possibilità che gli eventi bellici potessero causare la distruzione o la per-
            dita delle carte è presente anche nella ricordata circolare n. 2660 emanata dallo
            Stato maggiore del Regio esercito nel giugno 1943 che, al punto 4°, disponeva:

               Qualora eventi bellici determinassero la distruzione o la dispersione di diari e di
               allegati, i comandi di GU sono tenuti a disporre senz’altro perché gli enti interes-
               sati ricompilino al più presto nella migliore maniera tali documenti, (…) valendo-
               si delle testimonianze dei superstiti, del carteggio salvato e delle notizie fornite
               dai centri di mobilitazione. Ove non si riuscisse a ricostruire il diario nella sua
               precisa  struttura  giornaliera,  sarà  tollerata  la  forma  della  relazione  riassuntiva.
               Ogni  comandante  dovrà  tuttavia  cercar  d’adunare  in  tale  relazione  la  maggior
               copia di dati possibili allo scopo di ridurre al minimo gli inconvenienti che la
               mancanza del diario comporta. | Nel caso che i comandi di GU, in seguito agli



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                Ministero  della  Guerra, CoMando  del CorPo  di stato  MaGGiore, N. 3118. Servizio in
               guerra…cit., capo I, Disciplina di guerra, n. 9. Le stesse disposizioni venivano ribadite
               dal Servizio in guerra del 1940, che abrogava quello del 1937. Cfr. Ministero della Guer-
               ra, CoMando del CorPo di stato MaGGiore, N. 3766. Servizio in guerra…cit., capo I, Di-
               sciplina di guerra, n. 9.
            325   Ministero  della  Guerra, CoMando  del CorPo  di stato  MaGGiore, N. 3118. Servizio in
               guerra…cit., capo V, Ordini, rapporti, corrispondenza, n. 75.
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                Si veda, ad esempio, l’art. 130 del codice penale militare di guerra, approvato con il r.d. 20
               feb. 1941, n. 303, che contemplava, come punizione, la reclusione da uno a sette anni.
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