Page 510 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 510
510 Il RegIo eseRcIto e I suoI aRchIvI
dei corpi e agli studi – negli anni 1943-1944, veniva portato al nord.
Tra le altre cause di distruzione delle carte militari inseriamo, come ipotesi,
anche la tutela del «segreto militare» che rientrava tra i doveri particolari del
militare specie in guerra e aveva conseguenze, oltre che disciplinari, sulla con-
servazione delle carte. Ad esempio, nel Servizio in guerra del 1937 tra le dispo-
sizioni inserite nel capo I, Disciplina di guerra, vi era quella relativa al segreto
militare la cui tutela era vitale per finalità strategiche tanto che si arrivava a
sancire anche la distruzione della documentazione operativa: «9. Il militare, in
procinto di cadere prigioniero, deve distruggere immediatamente i documenti
che avesse con sé e la cui conoscenza potrebbe essere utile al nemico (ordini,
324
avvisi, carte topografiche, regolamenti, ecc.)» . Anzi, visto che la conservazio-
ne del segreto era requisito fondamentale per il successo di qualsiasi operazione,
veniva proibito di portare in linea o in località comunque esposte, salvo che per
necessità dell’azione, direttive, ordini, documenti e pubblicazioni aventi caratte-
re operativo o di carattere comunque «segreto», non solo in originale e in copia
325
ma anche in forma di stralcio, riassunto e di memoria personale .
Disposizioni al riguardo erano presenti nello stesso codice penale militare di
guerra che prevedeva, in caso di omessa distruzione di ordini e dispacci da parte
326
del militare in pericolo di essere catturato dal nemico, la pena della reclusione .
La possibilità che gli eventi bellici potessero causare la distruzione o la per-
dita delle carte è presente anche nella ricordata circolare n. 2660 emanata dallo
Stato maggiore del Regio esercito nel giugno 1943 che, al punto 4°, disponeva:
Qualora eventi bellici determinassero la distruzione o la dispersione di diari e di
allegati, i comandi di GU sono tenuti a disporre senz’altro perché gli enti interes-
sati ricompilino al più presto nella migliore maniera tali documenti, (…) valendo-
si delle testimonianze dei superstiti, del carteggio salvato e delle notizie fornite
dai centri di mobilitazione. Ove non si riuscisse a ricostruire il diario nella sua
precisa struttura giornaliera, sarà tollerata la forma della relazione riassuntiva.
Ogni comandante dovrà tuttavia cercar d’adunare in tale relazione la maggior
copia di dati possibili allo scopo di ridurre al minimo gli inconvenienti che la
mancanza del diario comporta. | Nel caso che i comandi di GU, in seguito agli
324
Ministero della Guerra, CoMando del CorPo di stato MaGGiore, N. 3118. Servizio in
guerra…cit., capo I, Disciplina di guerra, n. 9. Le stesse disposizioni venivano ribadite
dal Servizio in guerra del 1940, che abrogava quello del 1937. Cfr. Ministero della Guer-
ra, CoMando del CorPo di stato MaGGiore, N. 3766. Servizio in guerra…cit., capo I, Di-
sciplina di guerra, n. 9.
325 Ministero della Guerra, CoMando del CorPo di stato MaGGiore, N. 3118. Servizio in
guerra…cit., capo V, Ordini, rapporti, corrispondenza, n. 75.
326
Si veda, ad esempio, l’art. 130 del codice penale militare di guerra, approvato con il r.d. 20
feb. 1941, n. 303, che contemplava, come punizione, la reclusione da uno a sette anni.