Page 519 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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Molte, invece, le «assonanze» con altri contesti conservativi che, nello stesso
periodo, si andavano formando e sviluppando come sostegni documentari rivolti
unicamente alle istituzioni che li incardinavano, senza alcuna considerazione
della vigente normativa archivistica che indicava gli Archivi di Stato come unica
organizzazione incaricata della tutela e della custodia della memoria statale. E ci
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riferiamo non soltanto agli altri uffici storici di forza armata ma anche agli
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archivi storici della Camera, del Senato e del Ministero degli affari esteri .
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si, in «Archivi per la storia», XI (1998), 1 (n. mon.: Sorveglianza e vigilanza), pp. 43-64;
e. lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005 (Manuali/
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FrancoAngeli), pp. 107-121; [M. GuerCio], 2.4, La selezione in ambiente digitale, in id.,
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Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, Roma, Carocci editore, 2010
(Beni culturali, 36), pp. 83-92.
15 E, precisamente, gli uffici storici della Marina militare e dell’Aeronautica militare, istituiti,
rispettivamente, nel 1913 (ma funzionante, in via sperimentale, dal 1912) e nel 1926. Per un
paragone con la storia e le caratteristiche dell’Ufficio storico dell’Esercito cfr., ad esempio,
e. Graziani, L’Ufficio storico della Marina militare. Parte prima (1913-1940), in «Bollet-
tino d’archivio dell’Ufficio storico della Marina militare», IV (1990), dic., pp. 59-135; id.,
L’Ufficio storico della Marina militare. Seconda parte (1940-1991), in «Bollettino d’archi-
vio dell’Ufficio storico della Marina militare», VI (1992), mar., pp. 113-210; id., introduzio-
ne, in uffiCio storiCo della Marina Militare, Atti dell’Ufficio storico della Marina militare
(1913-1990). Inventario, a cura di e. Graziani-M.r. Mainini, con presentazione di f.C. riz-
zo di Grado e di PreMuda, Roma, Ufficio storico della Marina militare, 2007, pp. 19-75.
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Sulle vicende degli archivi storici dei due rami del Parlamento, che hanno ottenuto il rico-
noscimento del diritto di conservare direttamente i propri documenti con la l. 3 feb. 1971,
n. 147, cfr. senato della rePubbliCa, arChivio storiCo, Guida all’Archivio storico del Se-
nato, a cura di e. CaMPoChiaro-G. Corradini-l. brasChi-e. lantero, con introduzione
di M. Pera, con presentazione di a. MalasChini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003; C.
CroCella, Gli archivi parlamentari, in istituto nazionale Per la storia del MoviMento di
liberazione in italia, Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, a cura di C.
Pavone, III, Le fonti documentarie, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Di-
partimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli Archivi, 2006 (Pub-
blicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 88), pp. 131-144; CaMera dei dePutati, arChivio
storiCo, Guida ai fondi dell’Archivio storico della Camera dei deputati, Roma, s.e. [Ca-
mera dei deputati] (stampa a cura del CDR della Camera dei deputati), 2010.
17 Soltanto con il d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, il dicastero degli Affari esteri veniva escluso
dall’obbligo di versamento delle carte agli Archivi di Stato e dalla sorveglianza dell’am-
ministrazione archivistica. La relazione alla legge del 1963, nel commento concernente
l’art. 23, dedicato ai versamenti, ricordava come l’esclusione «del Ministero degli esteri
dalle norme per i versamenti non fa che riconoscere la già esistente situazione che vede
quel Ministero affidare la indefinita conservazione dei propri documenti a un suo archivio
storico». Cfr. Relazione al progetto di decreto del presidente della Repubblica: «Norme
relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», in Ministero dell’inter-
no, direzione Generale deGli arChivi di stato, La legge sugli Archivi, Roma, s.e. [Mini-
stero dell’interno, Direzione generale degli Archivi di Stato], 1963 (rist. ediz. 1982), p.