Page 521 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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grazie a Francesco Bonaini , sia su quello legislativo, grazie al r.d. 27 mag.
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1875, n. 2552 , i cui principi saranno ereditati dai successivi regolamenti, appro-
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vati con il r.d. 9 set. 1902, n. 445 , e con il r.d. 2 ott. 1911, n. 1163 : naturale
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rievocare alla memoria gli interventi realizzati, negli anni 1798-1832, da Luca
Peroni sugli Atti di governo conservati presso l’Archivio di Stato di Milano ; o,
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in aggiunta, rammentare che, ancora nel 1943, presso l’Archivio di Stato di
Roma si continuava, sebbene in precisi e rari casi, a giustificare concettualmente
l’opportunità dell’ordinamento per materia .
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Ulteriore elemento che proponiamo per una ricostruzione, non pregiudizievo-
le, della storia degli archivi dell’Esercito è la presenza di tracce della visione
dell’archivio come «universitas rerum». Ne sono un’evidenza le parole contenu-
te nella relazione del col. Alberto Cavaciocchi, allora capo dell’Ufficio storico
dell’Esercito, sul congresso storico internazionale di Saragozza, tenutosi nel
1908 per festeggiare il centesimo anniversario degli assedi della città durante la
Guerra d’indipendenza di Spagna contro l’invasione francese. L’ufficiale italiano
rimarcava come le ricerche effettuate presso l’Archivio di Stato di Napoli, per la
preparazione del suo intervento dedicato alla Guerra d’indipendenza spagnola,
avessero dato risultati inferiori alle aspettative in quanto i documenti custoditi
dall’istituto napoletano erano scarsi e non presentavano «fra loro nesso logico
20 Tra la sterminata bibliografia su Francesco Bonaini ci limitiamo, in questa sede, a citare,
per un inquadramento sintetico ma completo del pensiero dell’archivista toscano, e.
lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo
XX, Roma, NIS-La nuova Italia scientifica, 1991, pp. 123-128.
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L’art. 7 del decreto, relativo all’ordinamento generale degli Archivi di Stato, dopo aver or-
dinato la ripartizione degli archivi postunitari in «sezioni» («atti giudiziari», «atti ammi-
nistrativi», «atti notarili» e «sezioni speciali»), stabiliva che le carte di ciascuna sezione
venissero disposte separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corpora-
zione, notaio, famiglia o persona, «secondo l’ordine storico degli affari o degli atti».
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Cfr. art. 65.
23 Cfr. art. 68. Inoltre, all’art. 50, fra i divieti stabiliti per gli impiegati degli Archivi di Sta-
to, era inserito anche quello di «alterare l’ordine dei documenti dalle serie originarie dei
singoli uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari riordinamenti in opposizione
all’art. 68».
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Anche nel caso degli studi sul «metodo peroniano», oggetto di copiose riflessioni, segna-
liamo un solo titolo, gli atti del seminario Gli archivi peroniani, organizzato dal Servizio
biblioteche e beni librari e documentari della Regione Lombardia, svoltosi a Milano il 26
gennaio 1993, pubblicati in «Archivi per la storia», VII (1994), 2, pp. 7-71.
25 Sulle affermazioni dottrinarie inerenti all’ordinamento per materia anche dopo l’Unità ita-
liana cfr. e. lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana…cit., pp. 110-113 e,
sul caso specifico dell’Archivio di Stato di Roma, p. 113.