Page 221 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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              vano attuare qualunque misura, disarmo della popolazione in primis, per salvaguardare i
              propri uomini. In questo senso, “[...] ogni atto ostile, ogni violenza, ogni resistenza contro
              le forze armate o comunque contro le autorità dell’occupante, sia da parte di singoli sia da
              parte di gruppi di persone, è da considerare come rivolta, che l’occupante può reprimere
              con la forza o con sanzioni penali. […]”.
                 Le direttive che le autorità politiche e militari italiane di occupazione seguirono nei
              riguardi della popolazione locale furono dettate, così, dalle autorità governative centrali in
              funzione, come la stessa ripartizione del territorio occupato in Jugoslavia, di esigenze di po-
              litica internazionale o di politica interna del partito fascista, non tenendo sufficientemente
              conto né di quella che era la situazione locale (strutture economiche, rapporti commerciali,
              relazioni fra le vari etnie, sentimenti verso l’occupante), né delle necessità militari. Tali
              direttive, diverse da zona a zona, variarono nel tempo a seconda della situazione locale e
              furono fissate in bandi e ordinanze di pubblico dominio. La pubblicazione n. 4231 forniva
              un quadro di riferimento sulle politiche di occupazione, a partire dalla definizione stessa
              di occupazione, trattando dei poteri delle autorità militari in merito al trattamento dei
              beni pubblici e privati, alla disciplina e al controllo della popolazione, all’organizzazio-
              ne dell’economia locale, all’amministrazione civile dei territori occupati. Le nuove norme
              eventualmente imposte dalle esigenze dell’occupazione dovevano essere emanate con bandi
              militari, una facoltà riservata al comandante supremo che poteva delegarla ai comandanti
              di grandi unità ai quali spettava di diritto quando non avevano la possibilità di comunica-
              re . Indipendentemente dal potere di bando, il comandante supremo e le altre autorità
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              investite dei poteri civili nei territori occupati, oltre che sostituirsi alle autorità locali nella
              emanazione dei provvedimenti di competenza di queste, potevano, in caso di emergenza,
              emanare ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica . Ogni autorità militare,
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              anche diversa da quella a cui era conferito il potere di bando, purché non inferiore a co-
              mandante di battaglione, aveva, infine, la facoltà di emanare ordinanze di polizia militare,
              a esempio in materia di circolazione stradale, coprifuoco, oscuramento. L’occupazione mi-
              litare determinava infatti un rapporto di dipendenza delle autorità, dei funzionari civili e
              degli organi giudiziari del territorio occupato rispetto al comando delle forze di occupazio-
              ne. Tali autorità e funzionari erano, di regola, mantenuti nell’esercizio delle loro funzioni,
              salvo che esigenze politiche, militari o d’ordine pubblico ne richiedessero la sostituzione. Al


              645 Il potere di bando costituiva una forma straordinaria di esercizio del potere legiferante. Esso non era,
                 dal punto di vista formale, una legge, ma ne aveva il valore e la forza obbligatoria. Poteva, quindi, an-
                 che variare le norme preesistenti, modificare le disposizioni, anche penali, di carattere procedurale,
                 ampliare la sfera di competenza degli organi giurisdizionali competenti. La legge non poneva limiti
                 al contenuto dei bandi che potevano avere per oggetto qualsiasi materia comunque attinente alle esi-
                 genze di guerra, fermo restando il rispetto delle norme di carattere costituzionale.
              646 Le ordinanze erano normalmente materia del prefetto e di altre autorità civili. A differenza del ban-
                 do, l’ordinanza, pur avendo forza obbligatoria, non aveva valore di legge. Inoltre, il potere di emana-
                 re ordinanze era circoscritto a determinati oggetti attinenti alla difesa militare, avendo specialmente
                 lo scopo di regolare l’accesso, la circolazione, il transito ed il soggiorno in zona di guerra, i modi di
                 protezione contro incursioni aeree nemiche, il possesso di colombi viaggiatori e l’uso di apparecchi di
                 comunicazione e la polizia ferroviaria.
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