Page 223 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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La 2 armata e Le operazioni di controguerrigLia in JugosLavia (1941-1943) 223
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AUSSME. Reparto autocarrato della M.V.S.N. in una città della Dalmazia
erano soprattutto il titolo II, capo III, Dell’occupazione militare del territorio nemico, e il
titolo V, capo II, Del trattamento dei beni nemici nel territorio dello stato. L’articolo n. 6
rilevava che l’applicazione della legge di guerra si estendeva di diritto al territorio occupato.
Importanti erano gli articoli n. 8, 9 e 10 relativi a rappresaglia e ritorsione. Gli articoli n. 12
e 15 spiegavano che il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane era considerato
in stato di guerra e zona d’operazioni. Gli articoli n. 16 e 17 stabilivano che nella zona delle
operazioni il comandante supremo assumeva anche i poteri civili ed aveva facoltà di emana-
re bandi, facoltà che poteva essere delegata ai comandanti di grandi unità. I bandi avevano
valore di legge nella zona d’operazioni e nei limiti del comando dell’ufficiale che li aveva
emanati. Gli articoli n. 25 e 27 chiarivano la figura del legittimo belligerante: chiunque
appartenesse alle forze armate di uno Stato, comprese le milizie e i corpi volontari.
La pubblicazione n. 3768, Usi e convenzioni di guerra (Allegato 2° al “Servizio in guer-
ra”), del Comando del Corpo di Stato Maggiore, emanata nel febbraio del 1940, ripren-
deva la legge di guerra del 1938 approfondendo alcuni temi, quali gli istituti della rappre-
saglia e della ritorsione e le pratiche coercitive come la presa di ostaggi. La rappresaglia in
questo senso risultava unicamente un mezzo di coercizione diretto ad indurre il nemico a
rispettare i suoi obblighi nei riguardi dell’occupante italiano e anche per questo essa non
doveva essere diretta contro la popolazione.
Un’altra pubblicazione del Ministero della Guerra riguardante l’occupazione di terri-
tori nemici e le relazioni con le popolazioni era la n. 3118, Servizio in guerra. Anno 1937,
approvata dal Sottosegretario di Stato alla Guerra nel novembre 1937. Essa trattava, in
particolare, la disciplina e il servizio di polizia in guerra, affidato ai Carabinieri Reali, cui