Page 225 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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La 2  armata e Le operazioni di controguerrigLia in JugosLavia (1941-1943)  225
                              a
              preventiva . Dal momento che i bandi militari venivano a costituire un vero e proprio
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              corpus iuris, la commissione consultiva decise di procedere a raccoglierli e stamparli in
              modo sistematico, allo scopo di mantenere il necessario coordinamento con la legislazione
              ordinaria, in una serie di fascicoli, edita dal Comando Supremo a partire dal 1941, con il
              numero categorico 4047 e il titolo di Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati
              dal comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai comandanti superiori delle forze
              armate. L’ultimo fascicolo, contenente la raccolta dei bandi fino al dicembre 1942, fu pro-
              babilmente quello n. 4047-d edito nel 1943.
                 Gran parte dei reati contemplati nei bandi si rifaceva ad articoli del codice penale mili-
              tare di guerra, ma le sanzioni penali previste nei confronti di persone dei territori occupati,
              che avessero compiuto lo stesso tipo di reato erano naturalmente molto più severe di quelle
              stabilite dal codice per gli appartenenti alle Forze Armate. Si riportano, di seguito, alcuni
              dei principali articoli del codice penale di guerra relativi ai reati contro le leggi e gli usi
              consuetudinari del diritto bellico, a tutela dei belligeranti nemici e delle popolazioni di
              paesi occupati:

                 -  art. 176 Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge “Il comandante,
                   che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dai casi in cui
                   questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina
                   la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l’avversario ha dato
                   riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni”;
                 -  art. 177 Violenza proditoria “Chiunque, violando la legge o le convenzioni interna-
                   zionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico,
                   è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione
                   personale, e con l’ergastolo, se dal fatto è derivata la morte”;
                 -  art. 183 Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati
                   contro le leggi e gli usi della guerra “Il comandante, che, fuori del caso di pericolo
                   imminente per la sicurezza delle Forze Armate o per la difesa militare dello Stato,
                   ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi
                   una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi
                   della guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno”;
                 -  art. 187 Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico “Chiunque, in
                   paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca
                   il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito
                   con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte di
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                   una o più persone, si applica la pena di morte con degradazione” ;
                 -  art. 185 Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori

              647 Comando Supremo - III Reparto, Bandi, n. 2586/a.g. del 24 agosto 1942.
              648 L’art. 186 prevedeva la morte anche per i colpevoli di saccheggio. L’art. 182 puniva chi costringeva
                 sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle. L’art. 178 puniva il comandante che
                 ometteva il preavviso in caso di bombardamento di centri abitati. Gli articoli 174 e 175 punivano
                 l’impiego di mezzi o di modi di guerra vietati dal diritto internazionale.
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