Page 224 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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           competeva, in particolare, la sorveglianza sulla popolazione dei territori occupati. Altri
           compiti affidati ai Carabinieri erano il concorso all’esecuzione di requisizioni di materiali,
           derrate, animali da lavoro e mano d’opera, la ricerca di persone in grado di servire da guida,
           fornire informazioni o fungere da emissari, l’esecuzione di missioni speciali a supporto del
           servizio informazioni, il concorso all’attuazione dei provvedimenti diretti ad allontanare gli
           abitanti dalle regioni comprese nella zona d’operazioni. La pubblicazione n. 3118 faceva
           anche cenno all’amministrazione della giustizia in zona di operazioni ed all’operato dei tri-
           bunali di guerra. Nel febbraio 1940, fu abrogata e sostituita dalla n. 3766, Servizio in guer-
           ra, sempre del Comando del Corpo di Stato Maggiore. La nuova pubblicazione riprendeva
           i contenuti della precedente, integrandovi l’attività degli organi del Servizio Informazioni
           Militari incaricati del servizio di controspionaggio, insieme all’Arma dei Carabinieri. Il
           S.I.M. presso l’Alto Comando era l’organo centrale di polizia militare per la zona di guerra
           col compito di impedire azioni del nemico quali atti di sabotaggio, trafugamento di mate-
           riali militari, propaganda sovversiva, e di dirigere e coordinare il servizio di controspionag-
           gio. Gli uffici informazioni di Armata avevano analoghi compiti nell’ambito del territorio
           di giurisdizione. Il comandante superiore dei Carabinieri Reali, dipendente direttamente
           dallo S.M.R.E., coordinava l’attività dei comandi CC.RR. mobilitati e territoriali dislocati
           in zona di guerra. I comandanti dei CC.RR. di grande unità dipendevano dai capi di stato
           maggiore della grande unità in cui erano inquadrati, mantenendosi in collegamento col
           comandante dei CC.RR. del comando superiore.
              La legge italiana di guerra del 1938, gli Usi e convenzioni di guerra del 1940 ed il Ser-
           vizio in guerra, si rifacevano al diritto bellico internazionale, in particolare ai dettami delle
           convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 e della conferenza di Ginevra del 1929 sulla tutela
           di feriti, ammalati e prigionieri di guerra. Tale legislazione era stata raccolta dal Coman-
           do del Corpo di Stato Maggiore nella pubblicazione n. 3336 del 1938 intitolata raccolta
           delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre. Allo scopo di dirimere le
           questioni attinenti al diritto di guerra e alla sua applicazione nell’ordinamento militare,
           con decreto del Capo del Governo in data 15 novembre 1938, n. 2091, era stata poi isti-
           tuita la Commissione Consultiva per il Diritto di Guerra presieduta dal luogotenente della
           M.V.S.N. Dino Grandi. Dopo l’entrata in guerra, con decreto del Capo del Governo del
           27 giugno 1940, tale commissione, pur rimanendo alle dirette dipendenze del duce, era di-
           venuta anche organo di consulenza dello Stato Maggiore Generale del Comando Supremo
           per lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che avessero attinenza al diritto bellico. La
           principale attività della commissione in tempo di guerra era quella di collaborare all’elabo-
           razione e all’esame dei bandi militari emanati dal Capo del Governo, quale comandante
           delle truppe operanti su tutti i fronti, o per sua delega, dai comandanti superiori delle
           FF.AA. e d’Armata.
              Nel corso del conflitto, il Comando Supremo ordinò che gli schemi di bando prepa-
           rati dai comandi superiori e d’Armata fossero preventivamente sottoposti all’esame del III
           Reparto, a eccezione dei casi urgenti nei quali si poteva procedere senza autorizzazione





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