Page 222 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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           loro posto potevano in tal caso essere nominate anche personalità appartenenti alle forze di
           occupazione o al seguito di queste.
              Gli agenti della polizia locale mantenuti in servizio per la tutela dell’ordine pubblico,
           passavano alle dirette dipendenze dei comandanti locali delle forze armate di occupazione.
           La giustizia penale, nei confronti degli appartenenti alle forze di occupazione, era ammi-
           nistrata esclusivamente dai tribunali militari istituiti presso le forze medesime e secondo
           le leggi italiane. Agli stessi tribunali era demandata la competenza a giudicare, sempre
           secondo la legge italiana, gli abitanti dei territori occupati per i reati commessi in danno
           delle forze di occupazione, o comunque delle autorità dello stato italiano. Anche la stampa
           locale era posta sotto la diretta vigilanza del comando delle forze di occupazione, che eser-
           citava pieni poteri di censura preventiva, e sempre sotto stretto controllo militare erano le
           telecomunicazioni e la corrispondenza postale. Un’opportuna vigilanza doveva infine essere
           esercitata sugli istituti di insegnamento, per evitare che vi venisse svolta attività di propa-
           ganda contraria alle forze di occupazione. Di norma, era fatto divieto alla popolazione di
           possedere armi e la libertà di riunione era limitata.
              L’autorità militare occupante poteva prendere immediato possesso dei beni immobili
           appartenenti ad amministrazioni pubbliche nemiche e destinati a scopi militari o che co-
           munque costituivano mezzo diretto per la condotta della guerra (fortificazioni, caserme,
           arsenali, depositi, stabilimenti produttivi, impianti ferroviari e portuali). Allo stesso modo
           capitali, crediti esigibili, mezzi di comunicazione, materie prime, generi di consumo e,
           in generale, tutti i beni mobili appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche, atti a
           servire a scopi di guerra, diventavano di proprietà dello stato occupante. Diversamente,
           andava preservata la proprietà dei beni mobili e immobili delle amministrazioni comunali
           e degli enti pubblici locali, come pure dei beni destinati al culto, all’istruzione, alle arti,
           alle scienze, come chiese, ospedali, ospizi, scuole, musei, biblioteche. Nessun risarcimento
           era dovuto per i danni arrecati alla proprietà privata dalla forze occupanti per necessità
           attinenti alla guerra.
              I poteri delle autorità militari avevano comunque dei limiti. I comandanti delle forze
           armate di occupazione dovevano ispirare i loro rapporti con la popolazione del territorio
           occupato a criteri di giustizia e di rispetto dei diritti degli abitanti e non potevano preten-
           dere da loro giuramento di fedeltà, essendo vietata ogni forma di coercizione. L’onore ed
           i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, oltre all’esercizio dei
           culti andavano rispettati. Di regola, era vietata la deportazione della popolazione da una
           zona all’altra del territorio, salvo che il trasferimento o lo sgombero non fossero imposti da
           necessità inerenti alle operazioni belliche. Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra
           specie poteva essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvo che esse potes-
           sero ritenersi solidalmente responsabili. L’entità delle requisizioni di cose e servizi doveva
           essere proporzionata alle risorse del territorio, in modo da evitare, nei limiti del possibile,
           gravi perturbamenti all’economia locale e alle condizioni di vita delle popolazioni.
              La pubblicazione 4231 si ispirava alle leggi sullo stato di guerra oggetto del regio decre-
           to 8 luglio 1938, n. 1415, Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutrali-
           tà, riportate per intero nella pubblicazione n. 3462 del Ministero della Guerra. Di interesse


                                                                            Capitolo terzo
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