Page 226 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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                 occupati contro militari italiani “Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza
                 giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati
                 nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione
                 militare fino a due anni. Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o
                 preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le
                 pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere
                 aumentata. Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico
                 occupato dalle Forze Armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcu-
                 na delle persone a esse appartenenti.”
              -  Un articolo a tutela delle truppe occupanti era il n. 167, Atti di ostilità commessi da
                 persone diverse dai legittimi belligeranti: “Chiunque compie atti di guerra contro lo
                 Stato italiano o a danno delle sue Forze Armate od opere o cose militari, senza avere
                 la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato
                 da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione
                 al petto. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l’entità del fatto o la
                 responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque
                 anni.”  E’ da notare che il codice penale militare di guerra, nell’articolo n. 40,
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                 prevedeva anche il caso di ordini che costituissero manifestamente reato: “L’adem-
                 pimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore
                 o di altra autorità competente, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato
                 è commesso per ordine del superiore o di altra autorità, del reato risponde sempre
                 chi ha dato l’ordine. Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto
                 anche il militare che ha eseguito l’ordine, quando l’esecuzione di questo costituisce
                 manifestamente reato.”  Nella storia delle istituzioni belliche, la misura della presa
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                 di ostaggi era stata adottata di frequente dalle forze occupanti per premunirsi con-
                 tro eventuali atti di ostilità della popolazione. La tendenza ad un trattamento più
                 umano degli ostaggi, pur non sanzionata da alcuna norma di diritto internazionale,
                 trovava conforto nella dottrina prevalente. Così l’articolo 219 dei Codici penali
                 militari di pace e di guerra (edizione 1941) stabiliva espressamente che agli ostaggi
                 dovesse essere concesso il trattamento riservato ai prigionieri di guerra, con possibi-
                 lità di deroga solo di fronte a circostanze di assoluta eccezionalità .
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           649 Pubblicazione n. 3851 Codici penali militari di pace e di guerra, Ministero della Guerra, 1942, pp.
              419-427.
           650 In merito ai doveri d’obbedienza dell’inferiore, la pubblicazione n. 2917 del Ministero della Guerra
              Regolamento di disciplina militare per il Regio Esercito edizione 1942 all’art. 12 riportava che: “L’ob-
              bedienza deve essere pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all’inferiore alcuna esitanza od
              osservazione, quand’anche egli si creda gravato od ingiustamente punito”, ed all’art. 113: “Principale
              dovere dell’inferiore è quello dell’obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta al superiore in tutte le co-
              se di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all’autorità ad esso conferita dai regolamenti”.
           651 Foglio n. 899 in data 23 luglio 1942, Atti di sabotaggio ed arresti di ostaggi in Grecia, Presidenza del
              Consiglio dei Ministri - Commissione Consultiva per il Diritto di Guerra.

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