Page 544 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943
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           mando italiano in Grecia aveva chiesto e ottenuto il parere giuridico della Commissione
           consultiva per il diritto di guerra operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
           materia di ostaggi di guerra. Le conclusioni formulate dal presidente della Commissione
           definirono chiaramente la necessità di dare l’inter pretazione più restrittiva a qualsiasi inizia-
           tiva tendente ad assicurarsi ostaggi e, comunque, facevano dipendere tali iniziative da par-
           ticolari gravi e urgenti neces sità di carattere bellico eccezionale. “Viene inoltre sostenuta e
           convalidata la tesi giuridica, secondo la quale gli ostaggi han no diritto ad essere trattati
           come prigionieri di guerra e non possono quindi essere sot toposti ad alcun provvedimento
           che  comporta  un  attentato  alla  loro  integrità personale  e  tanto  meno  sottoposti ad
           esecuzioni” . Le leggi di guerra internazionali in vigore nella seconda guerra mondiale non
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           salvaguardavano i civili con appositi articoli da azioni di rappresaglia o dalla de portazione e
           dall’internamento, fermo restando il principio che: “Nei casi non contemplati dalle dispo-
           sizioni regolamentari, le popolazioni ed i bellige ranti rimangono sotto la salvaguardia e
           sotto l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le na-
           zioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigen ze della coscienza pubblica” . Il gen.
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           Geloso non ebbe remore ad ammettere in una lettera privata l’appli cazione di metodi mol-
           to rigidi nel trattamento del popolo greco: “[L’aiuto alimentare prestato alla popolazione
           affamata, n.d.r.] non mi vietava però di usare metodi molto energici nei riguardi dei nemi-
           ci dichiarati, dei propagandisti anti Asse, delle spie, dei detentori di armi, che furono sem-
           pre attivamente ricercati ed energicamente perseguitati. Le direttive date all’Ufficio “I”, che
           si interessava dello spionaggio e del controspionaggio; al comando dei carabinieri reali per
           l’ordine pubblico e per la vigilanza sulle forze di polizia greche; al tribunale di guerra circa
           la severità ch’io esigevo nei pro cedimenti e nelle condanne; sono state sempre direttive im-
           prontate a grande severità e, tenendomi pressoché quotidianamente a contatto con i capi
           dei tre organi, ne ho sempre pretesa l’applicazione. Dirò che nei riguardi del tribunale ho
           dovuto sostituire ben due presidenti che dimostravano soverchia longanimità nel condurre



              cia - Ufficio Operazioni. A seguito dell’esplosione di una mina applicata alla chiglia di un piroscafo
              italiano al servizio dei tedeschi alla fonda al Pireo furono fucilati per rappresaglia otto internati greci
              ristretti nel campo di Larissa. Il Comando tedesco aveva inizialmente richiesto la fucilazione da par-
              te degli italiani di trenta ostaggi. Il Capo del Governo vietò per l’avvenire la pratica della fucilazione
              di ostaggi. L’ordine in tal senso fu inoltrato al gen. Geloso dal Comando Supremo in data 23 gen-
              naio 1943 (GiuSeppe Bucciante (a cura di), Ugo Cavallero diario 1940-1943, Cassino, Ciarrapico,
              1984, p. 699).
           364 Foglio n. 9234 in data 19 agosto 1942, Sistema degli ostaggi, Comando Superiore FF.AA. Grecia - 2°
              Reparto - Ufficio Affari Vari. La tendenza a un trattamento più umano degli ostaggi, pur non san-
              zionata da alcuna norma di diritto internazionale, trovava conforto nella dottrina prevalente. L’arti-
              colo 99 della legge di guerra italiana e l’articolo 219 del codice penale militare di guerra stabilivano
              espressa mente che agli ostaggi dovesse essere concesso il trattamento riservato ai prigionieri di guerra.
           365 In particolare, le norme del diritto bellico non avevano alcun rispetto per civili, qualificati come
              “franchi tiratori”, che in armi avessero contrastato l’azione di eserciti regolari. Le persone non consi-
              derate legittimi belligeranti che compivano atti di ostilità erano punite ai termini della legge penale di
              guerra. Sul tema si veda anche l’articolo di c. de GroSSi Mazzorin, Il problema dei franchi tirato-
              ri, in “Rivista Militare”, 1948.
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