Page 124 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
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L'ULTIMA I'ASB l'lHI.I.'P.MICKA.ZIO:oiE I'I'AUo\.'IA 113
Paesi Bassi:
20 ottobre 1948; 4 dicembre 1948; 28 onobre 1952; 4 giugno 1954: 11
febbraio 1955; 12 febbr.Uo 1955; 5 ago.~to 1960 e così via.
Svizzera:
22 giugno 1948; 17 agosto 1951; IO mano 1960; 14 dicembre 1962; 18
dicembre 1963; IO agosto 1964 e cosi via.
Anche con i paesi oltremare, si stipularono prestissimo molti accordo.
ricorderemo quelli con:
Argentina:
21 febbmio 1947: 16 aprile 1947; 13 ouobrt: 1947: 26 gennaio 1948; 25
giugno 1952: 25 novembre 1957; 25 novembre 1958; 12 aprile 1961; 4 giugno
1965 ecc ..
Brasile!
8 ottobre 1949; 5 luglio 1950: 12 murzo 1953; 9 dicembre 1960.
Cile:
1 gennaio 1949.
Uruguay:
14 maggio 1952; 18 aprile 1961.
Australla:
29 mao.o 1951; l dicembre 1954; 20 · 21 agosto 1956: 29 senembre 1959;
1 dicembre 1959; 4 gennaio 196o; 31 gennÌ1i0 1954 ecc ..
Il contenuto di questi accordi non variava molto; si trall.aV'J di negozlare
con la potenza ospitante condizioni di lavoro e condi2.ioni generJii di ~.rana·
mento adeguate alle esigenze di una esistenza, sì di lavoro, ma in contesto
generale che potesse penneuere a questi lavoratori eli contare su delle suuuu-
re di accoglienza tali da far dimenticare le penose condizioni car-Jtteristiche
dell'esodo degli emigrami italiani dei periodi precedenti. Quindi era oggeno
di questi ~.rauati tuu'una serie di ques!loni lega.te all'emigrazione, qu.:lll i con-
trani di lavoro, le retribuzioni, le rimesse, gli alloggi, i riconoseìmenti sociali
generali quali ii ricoogiungimento del f:~mltiari, la scuola al figli, l'assiSlenz:~
per malattie e vecchiaia ed inf'me l'eventuale rimpatrio a centrano l'mito. Le
minute disposizioni contenute nei vari documenti diplomatici e la loro evolu·
zione sono alla base della moltipllc-.nione dei cractati, visto che per ogni que-
stione era lo Stato italiano che, attraverso i suoi organi consolari e diplomatici
normali e talvolta attraverso speciali organismi, si rendeva garante della cor-
rett:a applicazione degli impegni assunti da parte dello Stato ospitante e in
linea generale della buona riuscita dell'emigrazione in oggeuo di accordi emi-
gratori, e che nel caso eventuale si Impegnava a nego7.iare opponune varianti
all'accordo precedenre·<5).

