Page 173 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
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             per 'potare' gli statuti del Tremino-Alto Adige e  della Valle d'Aosta (29 e  30
             gennaio 1948),  che qui interessano solo pe.rché anche  a  loro  riguardo la
             Costituente ribadisce  la  priorità delle  prerogative centrali rispetto  a  quelle
             locali, ancorché riconosciute come "speciali".
                Poche ore prima della chiusura definitiva dei lavori, il 31 gennaio 1948, la
             Costituente affronta lo statuto più denso dl problematiche. Al di l:l degli schie·
             ramenti,  in  Assemblea,  incombe la  quesllone siciliana:  quel separatismo ali·
             mentato anche dall'estero e giunto a darsi il bracdo annato dell'Esercito volon·
             tarlo  per l'indipendenza (EVIS).  In Aula  l.e  proposte prevalenti  ri.sulrano due:
             l'apposita Commissione per gli statuti a maggioranza è per dmstiche restrizioni
             delle autonomie configurate dallo statuto approvato col già citato dJ.I. del 15
             maggio  1946.  Dal  canto loro,  l patres siciliani, con lievìssìme dlfferenltiazìoni,
             si schierano compattamente per la conferma delle prerogative acquisite. Nella
             loro determinazione va  però riconosciuto che la Consulta regìonale era andata
             molto oltre li segno della mem  autonomia.  Essa  aveva  Infatti avocato compe-
             tenze in materie di vera e propria sovranità nazionale (per esempio in tema di
             relazioni  internazionali  dell'Italia)  e  anribu.ito  voto deliberativo  al  presidente
             della regione sedente  in Consiglio dei ministri per decisioni concem.enti l'isola
             (ma  quali  norme  non  avrebbero  poi  riguardato  anche la  Sicilia?)  e  poteri
             amplissimi  (pressoché 'sovrani')  In  tema  di ordine  pubblico.  La  Corte
             Costituzionale  per la  Regione  Sicilia  risultava  infine  un  di più - o  un  potere
             antagonistico - rispetto alla Corte Costituzionale istituita dalla Carta repubblica-
             na.  l  margini di  mediazione quel 31  gennaio 1948 risultano dunque esigui.  A
             sostegno della  posizione  'massimalistica' (pura e  semplice  "costit\lzionalizza-
             zione"  dello Statuto siciliano),  propugnata dal  giurista  Gaspare  Ambrosini,  e
             alle  tesi,  non  meno rigide,  del  separalista  Andrea  Flnocchiaro Aprile - con
             voto segreto e  su  proposta  del  meridionale  ma  rigorosamente  unitario
             Giovanni Persico - proprio  mentre  accoglie  lo Statuto  sicìllano (con tutti  l
             poteri contrastanti con quelli del governo cemrale) quale "legge costituzionale
             della  Repubblica"  ai sensi  dell'art.  116 della  Carta,  l'Assemblea  delibera  in
             extremis  la  possibilità  dl modifiche di quello statuto su  iniziativa  dello Srato
             entro i due anni seguenti, con semplice  consultazione  preventiva  dell'organo
             rappresentativo della  Regione: un  paradosso giuridico,  a  ben vedere, giacché
             prevede che con  legge  ordinaria  possa  essere  modificata  una  normativa
             dichiarata costituzionale e  quindi modificabile solo con i criteri fissati  dall'art.
             135 della Costituzione, come si sarebbe affrettata a  rilevare l'Alta  corte per la
             Regione Sicilia (19 luglio-lO settembre 1948).  Bene si comprendono, 'tuttavia',
             le esitazioni e  le contraddiz.ioni del governo centrale: sia alla  luce dei  torbidi
             serpeggianti  nell'Isola,  sia  per il ritardo  fatto  registrare  nella  creazione della
             Corte Costituzionale che,  finalmente  composta,  con  decreto  9  marzo  1957,
             cancellerà senza margini residui la Corte Costituzionale de.lla Regione Sicilia.
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