Page 173 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
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per 'potare' gli statuti del Tremino-Alto Adige e della Valle d'Aosta (29 e 30
gennaio 1948), che qui interessano solo pe.rché anche a loro riguardo la
Costituente ribadisce la priorità delle prerogative centrali rispetto a quelle
locali, ancorché riconosciute come "speciali".
Poche ore prima della chiusura definitiva dei lavori, il 31 gennaio 1948, la
Costituente affronta lo statuto più denso dl problematiche. Al di l:l degli schie·
ramenti, in Assemblea, incombe la quesllone siciliana: quel separatismo ali·
mentato anche dall'estero e giunto a darsi il bracdo annato dell'Esercito volon·
tarlo per l'indipendenza (EVIS). In Aula l.e proposte prevalenti ri.sulrano due:
l'apposita Commissione per gli statuti a maggioranza è per dmstiche restrizioni
delle autonomie configurate dallo statuto approvato col già citato dJ.I. del 15
maggio 1946. Dal canto loro, l patres siciliani, con lievìssìme dlfferenltiazìoni,
si schierano compattamente per la conferma delle prerogative acquisite. Nella
loro determinazione va però riconosciuto che la Consulta regìonale era andata
molto oltre li segno della mem autonomia. Essa aveva Infatti avocato compe-
tenze in materie di vera e propria sovranità nazionale (per esempio in tema di
relazioni internazionali dell'Italia) e anribu.ito voto deliberativo al presidente
della regione sedente in Consiglio dei ministri per decisioni concem.enti l'isola
(ma quali norme non avrebbero poi riguardato anche la Sicilia?) e poteri
amplissimi (pressoché 'sovrani') In tema di ordine pubblico. La Corte
Costituzionale per la Regione Sicilia risultava infine un di più - o un potere
antagonistico - rispetto alla Corte Costituzionale istituita dalla Carta repubblica-
na. l margini di mediazione quel 31 gennaio 1948 risultano dunque esigui. A
sostegno della posizione 'massimalistica' (pura e semplice "costit\lzionalizza-
zione" dello Statuto siciliano), propugnata dal giurista Gaspare Ambrosini, e
alle tesi, non meno rigide, del separalista Andrea Flnocchiaro Aprile - con
voto segreto e su proposta del meridionale ma rigorosamente unitario
Giovanni Persico - proprio mentre accoglie lo Statuto sicìllano (con tutti l
poteri contrastanti con quelli del governo cemrale) quale "legge costituzionale
della Repubblica" ai sensi dell'art. 116 della Carta, l'Assemblea delibera in
extremis la possibilità dl modifiche di quello statuto su iniziativa dello Srato
entro i due anni seguenti, con semplice consultazione preventiva dell'organo
rappresentativo della Regione: un paradosso giuridico, a ben vedere, giacché
prevede che con legge ordinaria possa essere modificata una normativa
dichiarata costituzionale e quindi modificabile solo con i criteri fissati dall'art.
135 della Costituzione, come si sarebbe affrettata a rilevare l'Alta corte per la
Regione Sicilia (19 luglio-lO settembre 1948). Bene si comprendono, 'tuttavia',
le esitazioni e le contraddiz.ioni del governo centrale: sia alla luce dei torbidi
serpeggianti nell'Isola, sia per il ritardo fatto registrare nella creazione della
Corte Costituzionale che, finalmente composta, con decreto 9 marzo 1957,
cancellerà senza margini residui la Corte Costituzionale de.lla Regione Sicilia.

